1. PREMESSA.
Con D.L. n. 11 del 08.03.2020, il Governo ha adottato "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".
In particolare, il citato decreto:
all'art. 1 prevede che, a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020: - le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 (comma 1); - sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo (comma 2);
- ai procedimenti in parola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del medesimo decreto, relativi, rispettivamente, alla sospensione dei termini nei procedimenti penali e al computo dei termini di cui all'art. 2 della l. n. 89/2001. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. n. 9 del 02/03/2020 (comma 3);
- le disposizioni dell'art. 1 in parola si applicano, in quanto compatibili, altresì, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (comma 4);
all'all'art. 2 stabilisce le misure organizzative necessarie per contrastare l'emergenza in atto;
all'all'art. 3 riconosce l'applicabilità, in materie di giustizia amministrativa, delle disposizioni di cui all'art. 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010;
all'all'art. 4 estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1 anche a tutte le funzioni della Corte dei Conti.

2. L'IMPATTO (PRESSOCHE' INESISTENTE) DEL DECRETO IN AMBITO TRIBUTARIO.
Orbene, dopo aver riportato, nei suoi punti fondamentali, il contenuto del D.l. n. 11/2020 è d'uopo ora fare chiarezza in merito all'effettivo impatto dello stesso nell'ambito della giustizia tributaria.
In particolare occorre focalizzare l'attenzione sul disposto di cui al comma 2 dell'art 1, che, per effetto del rinvio contenuto nel comma 4, si applica ai procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie.
Ebbene, detta norma non consente la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto ma solo dei termini relativi ai procedimenti di cui al comma 1 ovvero quelli per i quali l'udienza è già fissata dal 9 al 22 marzo 2020 (e che ai sensi del comma 1 dell'art 1 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo).
Solo in relazione a questi procedimenti vi è la sospensione dei termini per il compimento di atti processuali.
Gli atti relativi ad altri procedimenti, ovvero quelli per cui non vi è udienza dal 9 al 22 marzo, non beneficiano di alcuna sospensione.
In linea con detta interpretazione, oltre al dato letterale della norma, anche il Comunicato urgente dell'8 marzo del Ministero della Giustizia ove si afferma: "Durante il medesimo periodo (nda 9 -22 marzo) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate".
In definitiva la novella legislativa ha fatto ben poca cosa in ambito tributario: ha solo rinviato d'ufficio le udienze già fissate dal 9 al 22 marzo e sospeso per lo stesso periodo i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale relativi ai procedimenti interessati dal rinvio di udienza.
Continuano, di contro, a decorrere regolarmente tutti gli altri termini di decadenza che caratterizzano il processo tributario (si pensi ad es. al termine di 60 giorni per proporre ricorso in Commissione Tributaria provinciale e al successivo di 30 giorni per costituircisi).


3. LE POSSIBILI SOLUZIONI.
Al fine di scongiurare il rischio che, da un'applicazione letterale del decreto, risultino lesi i diritti dei contribuenti, l’Organismo Congressuale Forense, ha inviato una lettera al ministro Alfonso Bonafede chiedendo chiarimenti sui seguenti punti:
  1. in ordine all’art. 1, comma 2, la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguardi soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio di ufficio;
  2. se accedendo alla prima ipotesi della sospensione di tutti i giudizi pendenti come andrebbero calcolati termini a ritroso la cui scadenza interviene nel periodo di sospensione dei termini;
  3. se si sospendono anche i termini per la mediazione delegata;
  4. nel settore penale, i procedimenti con imputati in custodia cautelare o comunque detenuti sono soggetti al rinvio di ufficio o si possono celebrare le udienze nel caso in cui venga richiesta espressamente l’udienza dall’Avvocato o dall’imputato.
In merito a ciò occorre far presente che, quand'anche il Governo estendesse la sospensione dei termini a tutti i giudizi pendenti (e non solo a quelli le cui udienze sono fissate nell'arco temporale che va dal 9 al 22 marzo), non si risolverebbe comunque il problema, ad esempio, del decorso dei termini di impugnazione di atti impositivi.
In presenza di un avviso di accertamento non impugnato, non essendoci alcun giudizio pendente, il termine dei 60 giorni non risulterebbe sospeso.


4. LA MIGLIORE SOLUZIONE.
Al fine di contenere concretamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in corso in ambito tributario, occorrerebbe, infatti, adottare la medesima disciplina di cui all'art 3 del DL 11/2020, prevista per la giustizia amministrativa (caratterizzata dalle stesse decadenze di quelle tributarie) ovvero la sospensione processuale dal 9 al 22 marzo di tutti i termini (così come previsto per la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto di ciascun anno).
Nello specifico si dovrebbe prevedere l'applicazione della disciplina prevista dalla L n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei procedimenti e delle udienze (dal 1 a 31 agosto di ciascun anno) al periodo 9 - 22 marzo.
Solo in tal caso tutti i termini (anche quello per notificare il ricorso all'Agenzia delle Entrate) subirebbero la sospensione.
Solo nel caso di inerzia del legislatore (evidentemente colpevole) si potrebbe ricorrere ad una soluzione un pò iperbolica e che certamente si presta a critiche di sistema (ma, in assenza di altro, si devono prospettare soluzioni sulla base dello stato dell'arte).
Si potrebbe ritenere applicabile (?), su tutto il territorio nazionale, il disposto di cui all'art. 10 del D.l. n. 9 del 02/03/2020.
Ciò in virtù della norma di cui all'art. 1, comma 3, del D.l. n. 11/2020 che prevede, al secondo periodo, che "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9".
Detta norma, stabilisce "Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali" nei Comuni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (c.d. "zona rossa d'origine": Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo').
Il comma 4 del citato art. 10 riconosce, ai soggetti che alla data 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei predetti Comuni, che "il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali".
Peraltro, il comma 18 del medesimo articolo prevede che "In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento".
Orbene, considerato che, con Dpcm 9 marzo 2020 il Governo ha esteso la zona rossa a tutto il territorio nazionale, si potrebbe ritenere applicabile erga omnes il comma 4 dell'art. 10 (?).
Lecce, 11/03/2020
Avv. Leonardo Leo