Con la nuova normativa il contribuente deve indicare in calce all’atto il valore della causa, determinato dall’importo delle sole imposte come stabilito nell’atto di accertamento,e sarà la segreteria dell’ufficio tributario a stabilire se il contributo è stato versato in maniera corretta o meno.

Contributo unificato pagamento – Prima che venga effettuata la costituzione in giudizio ( condizione fondamentale affinché il ricorso sia valido ed il processo possa avere inizio) occorre effettuare il pagamento attraverso il modello F23 o con bollettino postale. Anche la ricevuta del pagamento dovrà essere depositata in segreteria ed attesta che tutti gli atti sono stati compiuti. Viene inoltre stabilito che quando per le controversie non è stabilito un valore quantificabile, il contributo è dovuto in maniera fissa e l’importo da pagare è pari a 120 euro. Ad esempio rientrano in questa categoria le iscrizioni catastali, il ricorso contro il diniego di iscrizione, i ricorsi effettuati contro i fermi amministrativi, o le ipoteche. Quindi una casistica che sebbene non sia esaustiva è abbastanza completa. Nel caso il contribuente sia soccombente parzialmente l’importo sarà quantificato in base al nuovo importo.

Contributo unificato aggiornato
Al fine del pagamento del contributo dovuto occorre seguire la seguente tabella:

• Sino a 2.582,28 – Importo dovuto € 30,00

• Da € 2.582,28 a € 5.000,00 – Importo dovuto € 60,00

• Da € 5.000 a € 25.000 e atti con valore non determinato – Importo dovuto € 120,00

• Da € 25.000,00 a € 75.000 – Importo dovuto € 250,00

• Da € 75.000 a € 200.000 – Importo dovuto € 500,00

• Superiore a € 200.000 – Importo dovuto € 1.500,00.
ulteriori novita a breve con la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione per determinate controversie.
anche in campo tributario si tende a creare dei filtri fra i cittadini ed i giudici e quindi privilegiare chi e' piu' forte economicamente.

 un altra novita' riguarda l'ingresso nella magistratura tributaria aperta solo ai giudici togati, gia' in forte arretrato nella giustizia ordinaria o amministrativa. Vi sono Giudici non togati che da decenni amministrano la giustizia tributaria ed ora si scopre che non sono piu' idonei. questi conflitti vanno risolti e chi e' chiamato a decidere deve avere come obiettivo l'interesse collettivo e non soo quello di categoria o personale