Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento Equitalia, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.
In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento Equitalia, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.
Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. Gli atti processuali dovranno essere firmati dal personale dotato del potere di rappresentare il nuovo ente pubblico, ovvero, il dirigente dell’Agenzia, che presiede la sede territoriale, il quale, per conferire un mandato, deve essere nominato. Dopo il passaggio, di tutto il personale da una struttura privata come Equitalia spa ad un ente pubblico come l’Agenzia Entrate Riscossione, le cartelle di pagamento verranno firmate nel futuro da personale privo di poteri, perché assunto senza concorso pubblico, come avviene per l’Agenzia delle Entrate, per non parlare, delle procure processuali conferite agli avvocati, che difenderanno l’Agenzia, con la loro costituzione in giudizio illegittima. Gli avvocati potrebbero sollevare il difetto di una valida procura anche con riferimento a quella firmata dal dirigente dell’Agenzia, che non ha fatto un vero e proprio concorso pubblico. Il contribuente potrebbe presentare un’ istanza di accesso agli atti amministrativi per conoscere il curriculum vitae di chi firmerà la procura agli avvocati e verificarne i poteri, sollevando eventuali eccezioni. Significativa è la sentenza numero 310/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese da cui si evince che il decreto legislativo numero 546/1992, al comma 2 dell'articolo 11 e il decreto legislativo numero 156/2015, impediscono agli agenti per la riscossione, di costituirsi in giudizio, con avvocati esterni, per le cause successive al 1° gennaio 2016. La rappresentanza giudiziale, spetta al personale interno e non a procuratori speciali o procuratori generali esterni, pena la carenza di legitimatio ad processum, provocando in giudizio, la soccombenza dell' Agenzia Entrate Riscossione e il relativo pagamento delle spese processuali.