CARTELLA ESATTORIALE: PER I VIZI FORMALI, OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 
Confermando l'inammissibilità dell’opposizione nella parte avente ad oggetto vizi formali della cartella per non essere stata proposta nei modi e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 settembre - 30 ottobre 2012, n. 18642, Presidente Stile, Relatore Fernandes, ha rilevato che ""nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi è prevista dall’art. 29 comma 2°, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle 'forme ordinarie', e non dall’art. 24, del citato D.Lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale; quest’ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16"" (cfr. Cass. 25757/2008; Cass., n. 21863/2004).
 
LE DIVERSE MODALITA' DI NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Accogliendo la doglianza di nullità della notifica della cartella di pagamento, per violazione dell’art. 26 DPR n. 602/1973 cit. e del richiamato art. 60 comma 1° lett. e) DPR 29.9.1973 n. 600, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 26 settembre-30 ottobre 2012, n.18642, Presidente Stile, Relatore Fernandes, ha rammentato le diverse modalità di rituale notificazione al contribuente:
a) "La notificazione al contribuente ex art. 60, primo comma, lett.e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - che nella specifica materia deroga all’art. 140 cod. proc. civ. - è ritualmente eseguita, senza invio della raccomandata e con affissione dell’avviso nell’albo del comune, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente’’ (Cass. n. 5994 del 17/06/1999; Cass. 906 del 25/01/2002; Cass. n. 17064 del 26/07/2006);
b) "la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 140 cod. proc. civ. (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata) quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma la notifica non sia avvenuta perché costui od altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto;
c) "deve essere effettuata invece ai sensi dell’art. 60, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 cod. proc. civ., quando, malgrado le ricerche del messo notificatore non si conosca in quale comune risieda il destinatario". (Cass. 7268 del 17/05/2002.; Cass. n. 10189 del 26/06/2003; Cass. n. 7655 del 31/03/2006; Cass. n. 2834 del 07/02/2008; Cass. n. 7352 del 31/03/2011).

LA CARTELLA SE NON DEPOSITATA CON IL RICORSO, PUO' ESIBIRSI ALL'UDIENZA
Cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile, la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza 21 settembre-29 ottobre 2012, n. 18591, Presidente Bucciante, Relatore Giusti, ha osservato che "in sede di opposizione recuperatoria proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada, la mancata produzione, insieme al ricorso, della cartella determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio (Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320, sulla scia di Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006). Sicchè, nel caso in cui dal verbale della prima udienza risulti che la parte ricorrente ha esibito, in quella sede, gli originali delle cartelle impugnate, erra il giudice a ritenere che la mancata osservanza dell'onere di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (allegazione, unitamente al ricorso, della cartella notificata) impedisca il controllo circa la tempestività del ricorso in opposizione. Difatti, per effetto dell'esibizione delle cartelle impugnate, il giudice è posto nelle condizioni di verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione (cfr. Cass., Sez. II, 25 novembre 2008, n. 28147; Cass., Sez. II, 9 luglio 2009, n. 16184).