Il mandato d'arresto europeo adottato nel 2002, con la decisione Quadro 2002/584/GAI,  sostituisce il sistema dell'estradizione imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere, ipso facto, e dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona, formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente). La decisione quadro è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e ha sostituito i testi esistenti in materia.
In Italia, la fattispecie è disciplinata dalla L. 22.04.2005 n°69, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI. L'art. 1 della L. 69/2005 definisce il Mandato d'arresto europeo come una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato membro (di “emissione”) in vista dell’arresto e della consegna di una persona da parte di un altro Stato membro (“di esecuzione”); la norma specifica che l’attuazione della decisione quadro nell’ordinamento interno avviene nei limiti in cui le relative disposizioni “non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo”. L’art. 2 della legge indica le garanzie di ordine costituzionale che debbono essere osservate nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo; si rinvia, infatti, ad un insieme di diritti fondamentali, principi e regole in materia di giusto processo, libertà personale, diritto di difesa, principio di eguaglianza, responsabilità penale e qualità della sanzione penale, contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Costituzione italiana, e la cui concreta verifica può rendere necessaria una richiesta di “idonee garanzie” allo Stato membro di emissione (comma 2). Autorità giudiziaria competente ad esprimere parere favorevole o diniego alla consega, in caso di procedimento di consegna passivo, è la Corte di Appello competente per territorio sulla base del luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato o condannato, nel momento in cui il mandato di arresto europeo è ricevuto dall’autorità giudiziaria italiana. Quando la competenza non può essere determinata in base a tali criteri è competente la corte di appello di Roma.Una deroga è prevista nei casi, statisticamente frequenti, in cui la persona ricercata viene arrestata sul territorio italiano per effetto di una richiesta di arresto introdotta nel sistema informativo Schengen, ai sensi dell’art.95 della relativa convenzione (CAAS, Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, ratificata dall’Italia con legge 30 settembre 1993, n.388); in questi casi, è competente la corte d’appello nel cui distretto si è verificato l’arresto da parte della polizia giudiziaria.    Ai fini della decisione sulla consegna della persona, la Corte d’Appello dovrà valutare preliminarmente se sussistano le condizioni ostative tassativamente indicate dalla legge.   L’art. 18 della legge elenca venti motivi di rifiuto obbligatorio della consegna. Ulteriori motivi sono previsti nell’art. 6, co. 6 (quando l’autorità straniera non dà corso alla trasmissione  degli atti e documenti richiesti); art. 7, co. 1 (mancanza della doppia punibilità); art.8, co. 3 (consegna del cittadino italiano in relazione a un fatto non previsto come reato dalla legge italiana, quando ricorre ignoranza incolpevole sulla norma penale dello Stato di emissione) nell’art.18, lettera b) (se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne); lettera c) (se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore); lettera d) (se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione); lettera e) (se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva); lett.s) (se madre di prole di eta’ inferiore a tre anni); in presenza di tali condizioni, adeguatamente provate, e fermo restante la volontà ostativa alla consegna del destinatario del MAE, la Corte d'Appello, con provvedimento motivato, dovrebbe procedere al Rifiuto alla consegna.