Diverso valore va invece riconosciuto ai suddetti verbali ispettivi con riferimento alla provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni riportate nel verbale, alle dichiarazioni rese all'accertatore ed agli altri fatti che questi attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Su questi aspetti, infatti, il verbale ispettivo ha il valore di un atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, per cui - limitatamente alle suddette circostanze - fa piena prova fino a querela di falso, in base all'articolo 2700 del Codice civile ("L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti").
Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 3 febbraio 1996, n. 916) ha affermato che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile, relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Diversamente, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali ispettivi hanno un'attendibilità che può essere infirmata da prova contraria (Cassazione, sentenza n. 7095/1994).