Accade spesso che a seguito di una variazione dello stato dell’immobile, il proprietario, tramite un proprio tecnico di fiducia, proponga all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, con la c.d. procedura DOCFA,  categoria, classe e rendita da attribuire al bene.In caso di mancata rettifica della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dall’invio della DOCFA, la rendita iscritta in atti come proposta diviene definitiva (ciò però non esclude che nel corso degli anni l’Agenzia proceda a una rettifica). Se, viceversa, entro i 12 mesi l’Agenzia ritiene di non dover accogliere la classe, la categoria e la rendita proposta, notificherà al proprietario un provvedimento di rigetto/rettifica che corregge retroattivamente quanto oggetto di proposta.   Il provvedimento di rettifica/rigetto dev’essere  adeguatamente motivato. A queste conclusioni è giunta, finalmente, la Corte di Cassazione con la sentenza n°3394/2014 che, dopo aver giustamente criticato alcuni aspetti del sistema catastale italiano, ha censurato la condotta dell’Ufficio sull’assunto che “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”. In verità, per chi ancora non avesse avuto modo di trattare con attenzione le problematiche sottese alla c.d. procedura DOCFA, occorre precisare che la suindicata pronuncia, sebbene pienamente conforme ai  principi di cui all’art. 3 della L. n°241/1990 e art. 7 dello Statuto del Contribuente in materia di motivazione degli atti della P.A., si pone in netto contrasto con il suo precedente orientamento.  Difatti, con ordinanza n°15495/2013, i giudici di legittimità ritenevano che “La questione della adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata molteplici volte risolta da questa Corte nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d. DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta) a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale", sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie”.
   Orbene, a parere dello scrivente, la Cassazione con la sentenza n° 3394/2014, pronunciandosi sulla necessità di un’adeguata motivazione anche del provvedimento di rigetto/rettifica, ha senza dubbio ripristinato una situazione di legalità, posto che, com’è noto, la motivazione dell’avviso di accertamento ha una duplice finalità: rendere esplicito e manifesto l’iter logico giuridico seguito nella formulazione dell’atto e, al contempo, consentire al destinatario la cognizione e la contestazione degli eventuali errori di fatto e di diritto che lo inficiano. Tuttavia, ci si chiede se non sia il caso di intervenire con altrettanta forza nel far rispettare in materia catastale anche il principio di collaborazione tra Fisco e contribuente, sancito all’art. 12 della L. n°212/2000. Principio, quest’ultimo, che verrebbe completamente vanificato se l’attività dell’Ufficio non consentisse al soggetto sottoposto ad accertamento di instaurare alcun contraddittorio, precedente alla fase di notifica dell’atto impositivo. Le attività di produzione documentale e di formulazione di osservazioni esperibili dal contribuente sono, infatti, in grado di incidere nel merito sul contenuto dell’eventuale provvedimento con importanti e non trascurabili effetti di deflazione del contenzioso. Sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in numerose occasioni, affermando il diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo. In sostanza i Giudici europei affermano il fondamentale principio secondo cui il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l'Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. In forza di tale principio “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C- n°349/2007).    

Si ricorda che il nuovo classamento e rendita, se non opposti entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, rilevano:
- ai fini dell’imposta delle SUCCESSIONI e DONAZIONI;
- ai fini IRPEF;
- ai fini IMU;
- ai fini TARES.

                                                                                                                                                                                                                          Avv. Alessandro Sgrò