Con sentenza n. 73/06/13, del 03.12.2012 e depositata il 31.05.2013, la  Commissione Tributaria Provinciale di Novara annullava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, ritenendo un trust istituito in violazione della circolare 61E/2010, aveva recuperato le imposte sui dividendi distribuiti dalla società partecipata dal trust, ritenendo il trust “trasparente” e non opaco, con la conseguente traslazione della tassazione in capo alle disponenti-beneficiarie.
La CTP, pertanto, in contrasto con la circolare n. 61 del 2010, ritieneva il trust  non fittiziamente interposto e tributariamente da qualificare come opaco.
Occorre premettere che la circolare 61E/2010 è stata ampiamente criticata da autorevole dottrina e da copiosa giurisprudenza, perché limita in modo abnorme i poteri del disponente e dei beneficiari al punto dal discostarsi dai caratteri essenziali dell’istituto del trust così come contemplati nel diritto straniero, ma anche come riconosciuti dalla Convenzione dell’Aja.
La sentenza in commento conferma il detto orientamento critico.
Si premette che il trust, istituto civilisticamente pensato con finalità di amministrazione e protezione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali o familiari, di tutela dei minori e dei soggetti incapaci, in deroga alle restrizioni previste dalle disposizioni testamentarie che prevedono limitazioni al godimento dei beni, ovvero del patrimonio con finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia, ha acquisito soggettività tributaria grazie alla Legge Finanziaria 2007, che ha modificato l’art. 73 del Dpr 917/86 (Tuir), inserendo il trust tra i soggetti passivi di imposta, al pari delle società.
In tale ambito si distinguono i trust “trasparenti”, con beneficiari individuati, i cui redditi vengono agli stessi imputati per trasparenza, dai trust “opachi”, senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.
Va precisato che i beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre ad essere individuati, cioè esattamente indicati nell’atto istitutivo di trust, o in atti successivi, sono titolari del diritto incondizionato di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che viene loro imputata per trasparenza. Solo cioè se ne hanno piena disponibilità. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ex art. 44, co. 1, lett. G-sexies, del Dpr 917/86 e tassati per competenza, quindi anche in assenza di una effettiva percezione.
I trust opachi, invece, sono tassati in capo al trust, in base ai redditi attribuiti allo stesso, senza traslazione in capo ai beneficiari.
Nel caso di specie l’A.E. ha ritenuto sussistere una interposizione fittizia del trust, ritenendo che i poteri dei disponenti fossero talmente ampi da impedire la necessaria autonomia del trustee e da impedire una reale segregazione patrimoniale.
Secondo l’A.E. il trust così istituito avrebbe goduto di un risparmio di imposta sulla tassazione del dividendo da partecipazione societaria (con base imponibile del 5%, ex art. 4, co. 1,  lett. q) del D. Lgs. 344/03 in combinato disposto con l’art. 89 Dpr 917/86 sul reddito da capitale dichiarato dal trust, in luogo del 40% di tassazione diretta in capo al percettore persona fisica ed assoggettamento ad aliquota progressiva ex art. 47 Tuir).
Di seguito si indicano alcune anomalie segnalate dall’A.E., con le relative repliche del ricorrente accolte dalla CTP di  Novara:
1.     Le disponenti del trust, socie di una S.p.a., e che conferiscono le loro partecipazioni societarie in trust, sono indicate anche quali beneficiarie del trust medesimo.
Replica: tale circostanza, sebbene sia indicata dalla Circolare 61E/2010 come indicativa di un trust interposto, è viceversa ammessa dalla prassi operativa dei trust e dalla migliore dottrina, come del resto afferma la stessa sentenza in commento.
2.     Le disponenti del trust  hanno la possibilità di ottenere l’anticipata estinzione del trust.
Replica: anche tale circostanza è tra quelle indicate dalla Circolare 61E/2010 quale causa di interposizione, tuttavia nel caso di specie si tratta di un potere di anticipazione della durata del trust non esercitabile liberamente ma congiuntamente, e comunque non previsto nell’atto istitutivo come vero e proprio diritto.
3.     Le disponenti hanno il potere di manifestare le loro volontà al trustee.
Replica: tali manifestazioni di volontà, o desideri, non sono vincolanti per il trustee che conserva, pertanto, poteri discrezionali avendo sempre riguardo alle finalità del trust.
4.     E’ previsto un potere di revoca del trustee.
Replica: si tratta di un potere giustificato dalla lunga durata prevista per il trust stesso, e dalla opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato.
La Commissione, inoltre, afferma che il trust in questione non può essere qualificato “trasparente” per il solo fatto che le beneficiarie siano espressamente indicate nell’atto istitutivo, posto che l’erogazione di redditi alle stesse è affidato, per espressa previsione dell’atto istitutivo, alla valutazione discrezionale del trustee. Nello specifico vi era in atti una richiesta espressa di assegnazione di reddito, alla quale il trustee, nell’esercizio del suo potere discrezionale, aveva opposto diniego.
Questa sentenza, pertanto, conferma l’impossibilità di individuare schemi precostituiti secondo i quali poter classificare un trust “opaco” o “trasparente”, o persino esistente o inesistente, come ha preteso di fare la Circolare 61E/2010.
I singoli trust, come del resto accade per tutti i fenomeni giuridici, vanno studiati caso per caso.
Lecce, 24 giugno 2013                       Studio Legale Tributario Leo