La Legge di stabilità per il 2014 ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore dei terreni e partecipazioni possedute alla data dell'01.01.2014 fissando il termine del 30.06.2014 per la redazione, giuramento per la perizia di stima, versamento dell'imposta  sostitutiva .

Si tratta in sostanza di una facoltà rivolta a quei contribuenti che ritengono conveniente rideterminare il valore di acquisto alla data dell'01.01.14.

Tale possibilità si rivolge a: persone fisiche, per quello che concerne operazioni non rientranti nell'esercizio di operazioni commerciali; alle società semplici. Soggetti non residenti per quelle plusvalenze derivanti dalla cessione  a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non hanno il requisito della stabile organizzazione.


 A tal fine si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: a) predisporre la perizia giurata; versamento imposta sostitutiva (del 2% per le partecipazioni non qualificate, del 4% per quelle qualificate e per i suoli)  opp. la prima delle tre rate annuali da versarsi, quelle successive alla prima, entro il 30.06.15 e 30.06.16 maggiorate degli interessi calcolati nella misura del  3% annuo mediante mod.  F 24 con i seguenti codici:

8055 per la rideterminazione  del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati non regolamentati;
8056 per la rideterminazione  dei valori di acquisto dei terreni edificabili e a destinazione agricola.

 Il perito dovrà essere ricompreso tra le categorie professionali  di coloro che sono iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi,, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili  a cui si applicherà l'art. 64 c.p.c relativamente alla responsabilità del consulente nominato dal giudice.

Si specifica che, per quanto riguarda la cessione dei terreni,  al fine della rideterminazione del valore  per gli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che il valore sia quello normale minimo di riferimento ai fini dell'imposta di registro, ipotecario e catastale.
Nel caso si avvalga di tale facoltà di riderterminazione, questo deve necessariamente essere indicato nell'atto di cessione anche nel caso di un corrispettivo inferiore. In tale evenienza le suddette imposte andranno calcolate sul valore di perizia indicato nel rogito.
Al contrario se indicato nel rogito un valore inferiore a quello determinato nella perizia, saranno applicate le regole ordinarie sul calcolo delle plusvalenze, senza tener conto di quanto risulta nella perizia.

 
Riferimenti legislativi: L. 27.12.13 n.147 art.1 co.156; DPR 22.12.1986 n. 917 artt 67, 68; L. 28.12.01 n.448 artt. 5,7 ; DL 24.12.02 n. 282 art. 2