Altro colpo di scure per il  famigerato redditometro.

Stavolta,  si tratta di una causa ordinaria e si fa un altro passo avanti, aprendo la strada ad un mare di ricorsi dei cittadini . A rivolgersi al tribunale di Napoli è stato un impiegato del Comune di Pozzuoli, che non ha voglia di scoprire i finanzieri a frugare nella sua vita. Un ricorso preventivo, perché il contribuente non ha subìto alcun accertamento. Ma al suo fianco è sceso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, per la prima volta in difesa del cittadino .

La recente sentenza, pubblicata il 30.9.2013, n. 10764/2013  nel dichiarare la nullità del redditometro:

- ribadisce le ragioni di nullità e di illegittimità del “redditometro”;

- riepiloga i precedenti giurisprudenziali (tra cui quello della Commissione Tributaria di Reggio Emilia);

- smentisce chi ritiene che lo strumento sia un buon  sistema di lotta all’evasione;

- evidenzia – il meritorio intervento in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a tutela degli interessi  dei cittadini.

Più precisamente il Tribunale napoletano definisce il redditometro “a radicalmente nullo”: il decreto ministeriale che lo introduce sarebbe stato emanato al di fuori delle norme tributarie e della legalità costituzionale e comunitaria”.

L’illegittimità si manifesta in più violazioni che sono già state denunciate nei tribunali italiani (violazione dei criteri di accertamento, eccessiva genericità dei dati ISTAT, violazione del principio di personalità dell’accertamento). Tuttavia, la sentenza in oggetto sottolinea, in particolare, l’aspetto della violazione della privacy posta dall’Agenzia delle Entrate.

La visibilità delle attività e dei comportamenti di tutti i cittadini non é il simbolo di una società aperta, liberale e democratica, ma delle forme di governo che cancellano la privacy e che erodono le basi dei diritti individuali.

Ma va segnalata pure la recente  Cassazione  che ha ritenuto illegittimo quel redditometro, fondato su un alto tenore di vita se il contribuente prova che è determinato dai risparmi accumulati nel tempo. Questo sancisce la sentenza numero 21994 del 25 settembre 2013 della Suprema Corte che ha accolto il ricorso di marito e moglie oggetto di un accertamento Irpef visto lo stile di vita , fatto di acquisti di auto, immobili e viaggi .

La coppia,  aveva spiegato che quel genere di vita era frutto dei risparmi di una intera vita. L’amministrazione ha ignorato il dato e  messo in atto un controllo .

E per chiudere a casa nostra, è  recente la decisione con la quale la Ctp di Campobasso, sentenza n.117 di luglio 2013, ha affermato la nullità dell’accertamento fiscale fondato sul redditometro in quanto regolamento “illegittimo” che, basandosi sull’attività Istat, non considera i dati oggettivi per stabilire il reddito delle famiglie .