È nullo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento catastale per la revisione parziale del classamento di cui all’art.1, comma 335, della Legge n°311/2004, qualora l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio, non ha reso possibile al contribuente di conoscere i presupposti del nuovo classamento e della nuova rendita.

 In sostanza, l’Ufficio ha l’obbligo di esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il riclassamento e tale obbligo non può risolversi nella mera elencazione di norme che si ritengono astrattamente applicabili, ma deve far conoscere al contribuente le modalità di rilevazione dei valori medi, la metodologia utilizzata e la bontà dei sistemi di rilevazione. Quando il contribuente si trova nell’impossibilità di verificare realmente le anomalie poste alla base della revisione del classamento e in quale misura dette anomalie incidono sulla classe del proprio immobile, l’atto di accertamento deve essere dichiarato nullo per difetto assoluto di motivazione.

 L'Agenzia delle Entrate, solitamente, dichiara nel proprio atto notificato ai contribuenti, di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane.

 Ora, detta motivazione, come enunciato da una recentissima, e condivisibile, ordinanza della Corte di Cassazione n°2357/2014 appare del tutto insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del classamento.

Difatti, gli Ermellini, con la pronuncia di cui sopra, hanno chiarito che "Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente".

 Infine, a parer mio, ulteriore vizio che inficia la validità di detti avvisi di accertamento, predisposti a tavolino, è la mancata attivazione del contraddittorio con il contribuente da parte dell’Ufficio e di conseguenza la palese violazione del principio di collaborazione e buona fede che deve intercorrere nei rapporti tra il Fisco e il contribuente, enunciato dal combinato disposto dell’art. 97 Cost. e dagli artt. 10 e 12 della legge n°212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente).  

Difatti, un preliminare e, forse, risolutivo dialogo con l’Ufficio avrebbe consentito al destinatario del provvedimento finale di esporre quegli elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione a una più corretta valutazione e definizione dell’intera vicenda. In definitiva il contribuente, se l’Ufficio si fosse premurato di instaurare un preventivo contraddittorio, avrebbe potuto agevolmente rappresentare le peculiari caratteristiche interne delle unità accertate e le eventuali differenze rispetto alle unità prese a comparazione dall’Agenzia.

 E’ evidente che in materia catastale, il contraddittorio assume un’innegabile funzione di anticipazione della difesa del contribuente e, allo stesso tempo, consente all’Amministrazione finanziaria di ottimizzare le risorse impegnate nell’attività istituzionale, evitando defatiganti gradi di giudizio, e rendendo trasparente e pienamente partecipativo il procedimento di accertamento.  

Ma vi è di più: la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea è più volte  intervenuta affermando il diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo. In sostanza, i Giudici europei affermano il fondamentale principio secondo cui il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l'Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario (Causa C- n°349/2007).

 SUL PUNTO SI SEGNALANO ANCHE:

Corte di Cassazione, sentenza n°3394/2014
Corte di Cassazione, ordinanza n°15495/2013;
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n°459/4/2013;
Corte di Cassazione sentenza n° 9629/2012.

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