La notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi accertativi (Amministrazione Finanziaria o Guardia di Finanza) non ne determina la nullità in assoluto, alla luce della mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.
La Suprema Corte – con la sentenza n° 21103/2011 – ritorna ad interpretare l'art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente (L. n° 212/2000) - a distanza peraltro di pochi mesi dalla precedente sentenza su un caso analogo (Cass., n° 18906/2011), approdando tuttavia ad una soluzione del tutto diversa.
Infatti – a mente dell'ultima pronuncia - è stato confermato dalla Corte che, in caso di violazione della norma in esame (notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare dei 60 giorni dalla chiusura del verbale di indagine), non vi è alcuna invalidità dell'avviso notificato, in quanto nel nostro ordinamento manca una precisa conseguenza di tale natura.
A ben vedere, resta comunque garantito al contribuente (C. Cost. N° 244/2009) il diritto di difesa, sia attraverso l'iter amministrativo (presentazione di un'istanza di autotutela), sia per mezzo dell'impugnazione dell'avviso innanzi al giudice tributario (entro il termine ordinario previsto dalla legge in esame).
In particolare, la sentenza - a conforto della propria tesi - sostiene un principio di ordine generale (art. 156 C.p.c.), ovvero il sistema dello Statuto del Contribuente è ancorato al concetto della c.d. tassatività delle nullità dell'atto impositivo, nel senso di doversi escludere tale conseguenza invalidante qualora la legge n° 212/2000 non preveda espressamente tale effetto (a fronte della violazione di un obbligo prescritto).
A tal proposito, la sentenza richiama espressamente l'originaria formulazione della norma, in ordine alla quale era stato previsto che “l'avviso di accertamento non può essere emanato a pena di nullità prima della scadenza del predetto termine”.
Ebbene, dall'esame dei lavori parlamentari viene suffragata la tesi della Corte di Cassazione, ossia se il legislatore avesse voluto sanzionare con l'invalidità la violazione dei termini di 60 giorni, non avrebbe modificato in via definitiva il testo originario, nel quale era prescritta esplicitamente la nullità dell'avviso di accertamento in caso di mancato rispetto di detto termine.
Quindi, in breve, poiché la nullità è il rimedio più forte che può interessare un qualsiasi atto giuridico, essa non può trovare manifesta giustificazione ed espressione nella normativa di riferimento: in buona sostanza, secondo l'orientamento adottato dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna, il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica di un atto non comporta la sua nullità, attesa che rimane intatto (nella forma e nella sostanza) il diritto di difesa del contribuente di poter ricorrere a forme amministrative (autotutela) e giurisdizionali (processo tributario) di contraddittorio con l'Amministrazione.
In virtù della coesistenza (all'interno della Suprema Corte) di due differenti orientamenti su questioni identiche, sarebbe auspicabile un intervento della stessa a Sezioni Unite per statuire (in via definitiva) l'odierno dibattito sulla legittimità (o meno) dell'avviso di accertamento notificato al contribuente prima dei notori 60 giorni.