Il thema decidendum della controversia

La vertenza processuale nasceva da un accertamento sintetico effettuato dall’Agenzia delle Entrate, in applicazione degli artt. 38 e 41 del D.P.R. 600/73, avente ad oggetto la ricostruzione sintetica del reddito (in forza del meccanismo del c.d. redditometro) a carico di un contribuente nell’anno di imposta 1999.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso del soggetto, ha confermato la motivazione desunta dai giudici di appello nel precedente grado di giudizio, ovvero che, fermo restando che “l’acquisto di un grosso immobile costituiva incremento di reddito”, la donazione di “una consistente somma da parte della madre [del contribuente]” non può essere qualificata come elemento probatorio idoneo (ai fini della suddetta verifica fiscale), poiché l’atto in parola non era stato perfezionato secondo le forme di leggi (atto pubblico), pertanto tale “elargizione” risultava viziata da nullità.

Considerazioni finali                                                                                                       

In definitiva, l’accertamento sintetico (disciplinato dal D.P.R. n° 600/73, art. 38, comma 4) consente – a fronte di circostanze ed elementi certi, i quali possono evidenziare un reddito complessivo superiore a quello “dichiarato o ricostruibile” su base analitica - la giustificazione del maggior imponibile attraverso la dimostrazione di elementi probatori (corredati tuttavia da una documentazione idonea, nonché astrattamente incontestabile).

A ben vedere, sempre in tema di donazione “applicata” alla verifica da redditometro, si segnala un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (n° 17805 depositata in data 18 ottobre 2012), in forza della quale i giudici ermellini hanno stabilito che tra le prove contrarie a disposizione del contribuente al fine di dimostrare che l’acquisto di un bene non sia in realtà un indice della propria capacità contributiva, rientra indubbiamente anche il trasferimento di una certa somma di denaro proveniente dal terzo.

Proprio in questo caso, l’“elargizione liquida” rappresenta, secondo le conclusioni della Suprema Corte, la figura della c.d. donazione indiretta non del denaro, bensì dell’immobile (in seguito acquistato “autonomamente” da parte del contribuente accertato): questo principio di natura prettamente civilistica era già stato richiamato nella sentenza n° 20638/05 della Corte di Cassazione.

Dunque - in materia di assolvimento dell’onere probatorio negli accertamenti sintetici - laddove il contribuente riesca a comprovare che l’acquisto contestato abbia tratto le proprie ragioni civilistiche/tributarie nella donazione di denaro offerta da un terzo, è ragionevole ritenere che sia integrata la prova contraria, indipendentemente dal fatto che il soggetto erogante compaia agli atti; ciò nonostante quest’ultimo – ovviamente – “sollecita” implicitamente l’attivazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un ulteriore controllo redditometrico nei propri confronti, volto a stabilire se tale donante avesse avuto la reale disponibilità finanziaria a prestare quella determinata somma ad un terzo.

Di Federico Marrucci

Avvocato specializzato in diritto tributario in Lucca

(Studio Legale e Tributario Etruria)