E' nullo l'avviso di accertamento notificato prima dello scadere del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione, laddove l'ipotesi “di particolare e motivata urgenza” è rappresentata esclusivamente dal “rischio” (per il Fisco) di far decadere il periodo d'imposta (art. 43, D.P.R. n° 600/73), oggetto della verifica fiscale.
La C.T.R. di Torino - con la recente sentenza n° 13/27/12 del 25 gennaio 2012 - ha “rilanciato” l'orientamento adottato dalla Suprema Corte sulla medesima questione (cfr. n° 22320/2010, n° 10381 e n° 18906/2011), stabilendo che l'avviso di accertamento emanato primo dello spirare dei noti 60 giorni (ai sensi dell'art. 12, comma 7, Legge 212/2000) “non è di per se stesso nullo, ma diventa tale se non c'è una motivazione adeguata sulla particolare urgenza”.
Nel caso in esame, il contribuente era stato destinatario di una verifica fiscale per l'anno di imposta 2003, la quale si era conclusa con il rilascio (da parte dell'organo accertatore) della copia del processo verbale di constatazione, avvenuto nell'ottobre del 2008.
Successivamente (a fine novembre dello stesso anno) l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento al soggetto passivo, giustificando il mancato rispetto dei 60 giorni (rispetto alla chiusura della verifica), in quanto sussistevano (secondo la tesi  avanzata dal Fisco) le ragioni di una particolare e motivata urgenza, rappresentata – di fatto – dall'approssimarsi del termine di decadenza dell'attività accertativa, ossia il 31 dicembre 2008.
I giudici di merito – all'interno della pronuncia in rassegna – hanno invece argomentato che trova fondamento la violazione dell'art. 12, comma 7, qualora l'Amministrazione Finanziaria non abbia svolto i necessari atti istruttori (redazione del processo verbale di constatazione) senza tener in considerazione il diritto del contribuente a poter formulare osservazioni entro 60 giorni dal rilascio della copia del verbale: “la mancanza di organizzazione dell'Amministrazione Finanziaria” non può tradursi “in un pregiudizio per il contribuente”.
A ben vedere - a fronte delle conclusioni illustrate dalla C.T.R. di Torino - è stata confutata l'interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione nell'ultima sentenza n° 21103/2011 (sempre per la medesima problematica), la quale aveva infatti sancito che in caso di violazione dell'art. 12, cit. non vi è alcuna invalidità dell'avviso notificato, in quanto nel nostro ordinamento manca una precisa conseguenza di tale natura.
In particolare, la sentenza della S.C. - a conforto della propria tesi - sosteneva un principio di ordine generale (art. 156 C.p.c.), ovvero il sistema dello Statuto del Contribuente è ancorato al concetto della c.d. tassatività delle nullità dell'atto impositivo, nel senso di doversi escludere tale conseguenza invalidante qualora la legge n° 212/2000 non preveda espressamente tale effetto (a fronte della violazione di un obbligo prescritto).
Secondo l'orientamento adottato dalla Suprema Corte in siffatta sede, il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica di un atto non comporta la sua nullità, atteso che rimane intatto (nella forma e nella sostanza) il diritto di difesa del contribuente di poter ricorrere a forme amministrative (autotutela) e/o giurisdizionali (processo tributario) di contraddittorio con l'Amministrazione.