I crediti tributari si prescrivono nel termine “breve” di 5 anni (e non in quello “lungo” di 10), in quanto rientrano nella categoria delle somme da versare “periodicamente” (art. 2948, n° 4, c.c.), C.T.P. di Reggio Calabria, n° 2634/14
I giudici calabresi di primo grado hanno stabilito che i crediti erariali si “cancellano” per prescrizione nel termine di 5 anni, giacchè sono qualificabili come importi da corrispondere in determinati periodi, come prevede la legge (art. 2948, n° 4, c.c.) e quindi non è applicabile la prescrizione decennale.
Per maggior completezza espositiva, ad un contribuente era stata notificata una cartella esattoriale (da parte dalla società Equitalia S.p.a.) in data 15.04.2006 ed in seguito, 28.05.2012, gli veniva notificata la conseguente c.d. intimazione di pagamento, al fine di procedere all’azione esecutiva (art. 50, D.P.R. n° 602/73).
La decisione
La pronuncia in commento, favorevole al contribuente, segna un passo decisivo per ottenere – innanzi ai giudici tributari – la dichiarazione di estinzione del credito erariale (ad esempio quello avanzato dall’Agenzia delle Entrate), in conseguenza al decorso del tempo (5 anni dalla notifica dell’ultimo atto notificato al cittadino).
In primo luogo, come del resto confermato dalla recente sentenza n° 20213/15 della Corte di Cassazione[1], laddove manchi una pronuncia giurisdizionale “non può parlarsi di giudicato”, difatti il provvedimento accertativo dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio: avviso di accertamento, avviso di liquidazione e/o irrogazione sanzioni tributarie), “in quanto espressione del potere di auto accertamento della P.A.” ha natura di mero atto amministrativo.
Dunque, detto provvedimento non è munito di alcuna attitudine “ad acquistare efficacia di giudicato”, pertanto – in caso di mancata opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del legittimo destinatario – si rende inapplicabile l’art. 2953 c.c., ai fini della prescrizione decennale (Cass. n° 12263/07).
A ben vedere, unicamente con la sentenza (passata in giudicato) il creditore (Erario) può beneficiare della prescrizione “lunga” per incassare il proprio credito, poiché “in questo caso il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza” (Cass. n° 5837/11).
Ma non solo: i giudici tributari aditi sono approdati ad un’ulteriore conclusione, per sostenere l’applicazione della prescrizione “breve” (5 anni) ai crediti erariali: l’art. 2948 c.c., al numero n° 4, sancisce che si estinguono in 5 anni “in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Ebbene, è indubbio che il pagamento delle imposte/tasse sia locali (Tassa smaltimento rifiuti, concessione suolo pubblico, ect.), che nazionali (Iva, Irpef, Ires, Irap) soggiacciono ad una esistenza “periodica”.
In particolare, nella motivazione della pronuncia in oggetto, si può leggere: “nelle due principali imposte erariali (imposte dirette ed Iva) il debito di imposta sorge, annualmente, a seguito della dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare appunto annualmente”.
Per quanto concerne “le imposte dirette sia l’art. 1 del D.P.R. n° 600/73, sia l’art. 7 del D.P.R. n° 917/86 osservano che l’imposta è dovuta per anni solari e, quindi ogni anno”[2], mentre per l’Iva, “il presupposto del tributo nasce anche trimestralmente, ma la dichiarazione è unica: quindi perfettamente rientrante nella disposizione codicistica di cui all’art. 2948, n° 4, c.c.”.
Di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista presso Studio Legale e Tributario Etruria (con studio in Lucca e Pisa)
 
    [1] Su tale argomento vedi anche Corte di Cassazione, n° 25790/09);[2] C.T.P. di Milano, n° 207/04 e C.T.P. di Messina, n° 512/13;