Riferimenti:
- Corte di Cassazione, sentenza n°21396/2015;
- Artt. 167 e 170 c.p.c..
 
Il fondo patrimoniale pone davvero al riparo il contribuente da azioni esecutive o iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia in caso di debiti con il fisco?
 
La risposta, ovviamente, non può che prendere le mosse dalle ultime pronunce in materia da parte della Corte di Cassazione.
 
Ebbene, secondo una recentissima sentenza (Cass. sent. n°21396/2015) i giudici di legittimità ritengono che il criterio di individuazione dei debiti, per i quali è possibile procedere ad esecuzione forzata od ad ipoteca esattoriale, non va ricercato nella natura dell’obbligazione, che può essere anche tributaria, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia. Ciò implica che anche  un  debito   di   natura tributaria sorto  per   l'esercizio   dell'attività   imprenditoriale   può ritenersi  contratto  per   soddisfare   tale  finalità, fermo restando  che essa non può dirsi sussistente per  il  solo  fatto  che  il  debito  derivi dall'attività   professionale   o   d'impresa    del    coniuge,   dovendosi accertare che  l'obbligazione   sia   sorta   per   il  soddisfacimento  dei bisogni familiari (nel cui  ambito  vanno   incluse  le  esigenze  volte  al pieno mantenimento ed all'univoco  sviluppo  della famiglia) ovvero  per  il potenziamento  della  di  lui  capacità  lavorativa,  e non per esigenze  di natura  voluttuaria  o  caratterizzate da interessi  meramente  speculativi" (si veda anche Cass. sent. n°3738/2015).
 
Ora, il principio espresso dai Supremi giudici mi sembra abbastanza chiaro: se l’obbligazione è sorta per esigenze familiari e per il potenziamento della capacità lavorativa, i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono essere oggetto di iscrizione d’ipoteca da parte di Equitalia. Diverso è, invece, il caso in cui la posizione debitoria del contribuente sia sorta per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
 
Attenzione però a non travisare il principio espresso dai giudici di legittimità con la summenzionata sentenza, poiché i debiti tributari (quali IRPEF-IVA) sono debiti estranei ai bisogni della famiglia, perché sono  funzionali ai bisogni pubblici dello Stato e comunitari e pertanto potranno essere oggetto di azioni esecutive da parte del Fisco anche nei confronti del fondo patrimoniale.
 
 Si prenda ad esempio l’IVA, detta imposta è finalizzata alle esigenze erariali e comunitarie e non è direttamente correlata ad alcuna esigenza familiare.
 
Diverso è il discorso delle tasse correlate a un servizio pubblico, in quanto quest’ultime sono invece direttamente ed univocamente funzionali ai bisogni della sua famiglia.

Avv. Alessandro Sgro
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