Commissione Tributaria di Roma, Sentenza n. 112 del 09.03.2012.
La Commissione Tributaria di Roma ha dichiarato l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia ed inflitto al ricorrente per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche.

La Commissione con una recente Sentenza ha sottolineato che il provvedimento di preavviso di fermo costituisce una “miniprocedura” autonoma e suscettibile di vizi propri. Nel caso in questione il preavviso di fermo è stato dichiarato nullo in quanto emesso senza aver mai comunicato l’avvio del procedimento all’ignaro cittadino che si è visto minacciare il fermo della propria automobile per soli 222,44 € con violazione del proprio diritto di difesa.

Finalmente i contribuenti, stanchi del modus operandi di Equitalia possono vedere tutelati i propri diritti. Non è ammissibile in tempi di ristrettezze economiche intimidire i contribuenti con avvisi di ganasce fiscali quando esiste una sproporzionalità tra il quantum debeatur ed il fermo su automobili usate per recarsi a lavoro ledendo il diritto alla libera circolazione”.

Questa Sentenza si inserisce nel novero delle numerose pronunce che ha ottenuto in favore dei consumatori i quali hanno sempre il diritto di essere tutelati da abusi e forzature che sempre più vengono messe in atto dalle società di riscossione quale l'Equitalia a cui i vari Enti pubblici danno incarico di recuperare i propri crediti anche tutte le volte che tali crediti non sono supportati da tutta la documentazione richiesta”.


Corte di Cassazione, ordinanza n. 17844/2012

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile avanti il Giudice tributario, ovvero, ordinario, a seconda che venga emesso per debiti tributario o meno.

È questa in sintesi la decisione della Suprema Corte emessa con l’Ordinanza n. 17844/2012. Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione inviata al debitore moroso con il quale l’amministrazione procedente, per il tramite del concessionario della riscossione, ricorda l’esistenza del credito e minaccia l’iscrizione del fermo nel caso di persistente morosità.
Il fermo amministrativo è una misura cautelare prevista, tra gli altri, anche per tutelare l’efficace riscossione dei crediti pubblici ed è prevista dall’art. 86 D.P.R. 600/1973. Si tratta di un’iscrizione al PRA, Pubblico Registro Automobilistico, a carico dei beni ivi registrati, quali automobili, motocicli ecc., che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. L’efficace applicazione della misura è garantita da pene piuttosto severe che vanno dalla sanzione amministrativa, alla sospensione della patente fino alla confisca del mezzo.
Con l’Ordinanza la Corte ha di nuovo precisato il proprio incontestabile pensiero: non solo il fermo amministrativo, ma anche il mero preavviso di fermo è un atto impugnabile, in quanto con esso viene avanzata una pretesa e viene espressa una minaccia di danno che verrà esercitata senza ulteriore avviso.
Tale impugnazione, inoltre, dovrà essere proposta avanti il Giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi se trattasi di debiti non tributari (es. sanzioni per contravvenzioni al codice della strada o in materia di contributi pensionistici), ovvero davanti alle competenti Commissioni Tributarie mediante rituale ricorso.