Riferimenti:

- Corte di Cassazione, sentenza n°8049/2017;
-  D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31;
- D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12.

   In un mio precedente articolo pubblicato in questa rivista on line e sul mio sito, affrontai il caso dell’illegittimità di un avviso di accertamento notificato al contribuente da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente.

Evidenziai, dopo un attento esame della giurisprudenza di legittimità e di merito, che solo la Direzione Provinciale e il competente Ufficio Territoriale di domicilio fiscale del contribuente può procedere alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo poiché è l’unico Ufficio a conoscenza, rispetto agli altri, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del contribuente ed è, quindi, nelle migliori condizioni per svolgere la raccolta di informazioni in modo da giungere a un’imposizione maggiormente aderente all'effettiva capacità contributiva del soggetto.   

 Cosa accade se ad agire è, invece, un Ufficio di Equitalia dove il contribuente non ha la propria residenza o domicilio fiscale?

 In questo caso la Corte di Cassazione con la sentenza n°8049/2017, ha dichiarato l’illegittimità di un fermo amministrativo emesso da un Ufficio di Equitalia territorialmente incompetente (nella specie, l'atto era stato emesso dal Concessionario di Avellino, mentre la contribuente aveva il domicilio fiscale in provincia di Caserta). Il principio espresso dai giudici di legittimità è semplice e condivisibile: ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente.   La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal domicilio fiscale del contribuente ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione, difatti, prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013).

 Per quanto concerne propriamente la fase di riscossione l’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, prescrive che l'Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che "l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce"

Avv. Alessandro Sgrò