I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non possono pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, possono chiedere all’Equitalia Gerit spa la rateazione delle somme dovute.

L'Agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

L’importo della rata non può essere inferiore a € 100.

Presentazione della domanda

La richiesta può essere presentata agli sportelli o a mezzo posta all’Agente della riscossione (ora Equitalia Gerit spa) competente per territorio che ha emesso la cartella di pagamento.

Va precisato che, se si tratta di debiti nei confronti dell’Inps (es. contributi non pagati), la domanda di rateazione può essere rivolta, oltre che all’Agente della riscossione, anche all’Inps.

Oltre all’Inps, hanno mantenuto in proprio la facoltà di concedere la rateazione del debito anche alcuni Enti locali, come ad esempio i Comuni.

La domanda deve comprendere tutto il debito iscritto a ruolo. Non sono ammesse domande di rateazione parziale.

I contribuenti che hanno già ottenuto un provvedimento di rateazione possono chiedere di rateizzare un nuovo debito iscritto a ruolo. Devono, però, essere in regola con la precedente rateazione.

Interessi

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione).

Decadenza

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

• il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

• l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto si può riscuotere immediatamente e automaticamente in unica soluzione;

• il carico non può più essere rateizzato.