E’ inammissibile la costituzione in giudizio di Equitalia effettuata per posta, anziché con deposito dell’atto difensivo in Cancelleria (C.T.P. di Pisa, n° 389/2/2016)
I giudici tributari pisani di primo grado, con la recente pronuncia n° 389/16, hanno osservato che la costituzione in giudizio del resistente (nel contenzioso tributario) può avvenire unicamente con deposito delle controdeduzioni in Cancelleria, ai sensi dell’art. 23, comma 2, D. Lgs. n° 546/92.
In breve, tutte le altre forme utilizzate dalla parte processuale in questione sono da ritenersi inammissibili (Circ. Min. Fin., n° 291/96) e, di conseguenza, priva di effetti processuali.
Il processo
La controversia fiscale traeva origine dall’impugnazione dell’intimazione di pagamento di Equitalia da parte del contribuente, il quale lamentava la mancata notifica delle cartelle esattoriali originarie e l’omessa allegazione degli stessi provvedimenti esattivi all’intimazione, oltre all’intervenuta prescrizione del credito erariale vantato (in particolare si trattava di Irpef, relativa agli anni di imposta 1995 - 2010).
Di contro Equitalia, con la propria costituzione in giudizio, contestava - in primo luogo - la tardività circa la presentazione del ricorso (avvenuta oltre 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento) e, in secondo luogo (nel merito), confermava la corretta notifica degli atti esattivi, allegando le corrispondenti relate.
Nella successiva memoria illustrativa (art. 32), il contribuente evidenziava l’inammissibilità della costituzione in giudizio di Equitalia, la quale aveva svolto tale incombente tramite mero invio del plico per posta alla Cancelleria della C.T.P. e non attraverso il deposito dell’atto difensivo.
Tale errore, secondo la tesi del contribuente, rendeva la costituzione priva di effetti processuali ed impediva al resistente di svolgere alcuna difesa, inclusa l’eccezione di tardività del ricorso e dimostrazione di notifica delle cartelle esattoriali.
Orbene, l’art. 23, comma 2, D. Lgs. n° 546/92 (“costituzione in giudizio della parte resistente”) afferma che la costituzione “è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo”.
Con il D.L. n° 203/2005, art. 3 bis, comma 6 (conv. L. n° 248/2005), il Legislatore ha concesso la possibilità, unicamente al ricorrente, di effettuare la costituzione in giudizio anche per posta (art. 22, comma 1), ma detta possibilità non è stata estesa a parte resistente, per la semplice circostanza normativa che l’art. 23 non è stato intaccato dalla novella.
Volgendo uno sguardo al caso in parola, le modalità con cui Equitalia ha effettuato la costituzione in giudizio è oggettivamente contraria alla legge (svolta per posta ordinaria con busta e non in plico sigillato), pertanto – secondo il contribuente - la costituzione in giudizio si svuotava di alcun effetto processuale (anche da un punto di vista documentale)
Non solo; la Dottrina, ma soprattutto il Ministero delle Finanze, con la Circolare n° 291/96 ha stabilito che “non è ammissibile usufruire del servizio postale per costituirsi parte nel processo tributario”.
A ben vedere, dallo scenario normativo e dal chiarimento amministrativo offerto dallo stesso Ministero, è inammissibile la costituzione in giudizio del resistente in pendenza di un processo e tale effetto si riverbera – ovviamente – su tutta l’azione difensiva di Equitalia, ossia dai documenti allegati (presunta prova di notifica delle cartelle/interruzione della prescrizione), nonché sulla asserita intervenuta decadenza per tardività di presentazione del ricorso.
Non solo: sempre in tema circa l’inefficacia della eccezione di decadenza di presentazione del ricorso, essendo pacificamente inammissibile la costituzione in giudizio di Equitalia, non potrà neanche essere presa in considerazione tale censura sollevata da controparte.
Ebbene, come sancisce l’art. 2969 c.c., “la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Di più, la decadenza può essere sollevata d’ufficio unicamente in caso di diritti indisponibili (alla luce della citata norma), ad esempio il diritto di voto, alla vita, agli alimenti e dunque, ovviamente, non rientrano in tale categoria la riscossione di crediti erariali, soprattutto nel caso in cui l’azione di recupero sia affidata a terzi, ossia la società Equitalia (art. 3, D. Lgs. n° 112/99), la quale, infatti, non è nemmeno titolare del diritto di credito in oggetto.
La norma codicistica si applica anche al contenzioso tributario, come espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n° 15740/12: “in tema di contenzioso tributario, non è rilevabile d’ufficio […] sia l’eccezione di prescrizione dell’obbligazione tributaria sia l’eccezione di decadenza […]”.
La decisione
La Commissione Tributaria adita accoglieva dunque il ricorso precisando che il citato art. 23, comma 2 “si limita a prevedere un’unica modalità di costituzione della parte resistente”, pertanto l’errato deposito delle controdeduzioni “esclude che la Commissione possa prendere in considerazione il materiale probatorio che non risulti essere stato ritualmente presentato almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione”, a mente dell’art. 32, comma 1, D. Lgs. n° 546/92.
Proprio sul punto, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell’art. 23, con ordinanza n° 144/06 (richiamata nella sentenza in commento), ha stabilito che la costituzione tardiva del resistente può “dare luogo, se così prevede la legge e nei limiti in cui lo preveda, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai a una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all’ordinamento”[1].
In particolare, a fronte del vizio emerso dalla costituzione in giudizio del resistente, a quest’ultimo “è preclusa […] la dimostrazione” circa la corretta notifica delle cartelle esattive, compresa l’impossibilità processuale a far valere la presunta decadenza del ricorso.
Di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista presso Studio Tributario Marrucci
(con sede in Lucca, Viareggio e Pisa)

 [1] Alle stesse conclusioni si veda anche Cass. n° 21059/07 e n° 20952/08: la costituzione tardiva comporta la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse, dovendo in tal caso il convenuto o l’appellato accettare il processo nello stato in cui si trova;