Molte volte il contribuente, ricevuto un avviso di accertamento, soprattutto se trattasi di persona fisica che non esercita attività di impresa, decide motu proprio di cercare un dialogo con l'ufficio che ha emesso l'atto e, a tal fine, magari "su invito" degli stessi funzionari che hanno effettuato l'accertamento, presenta istanza di accertamento con adesione ex art. 6 Dlgs 218/97. Questo studio sconsiglia fortemente un simile comprtamento perché dopo aver proposto l'istanza l'ufficio chiama il contribuente al contraddittorio e in tale fase egli deve sottoporre all'attenzione dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate tutti quegli elementi che, si ritiene, 'ufficio non abbia considerato nell'effettuare l'accertamento; il tutto con l'obiettivo di cercare di ottenere un abbattimento della pretesa.
La fase del contraddittorio rappresenta il momento clou della procedura durante il quale ufficio e contribuente si confrontano nel merito della pretesa fiscale. Infatti con la presentazione dell'istanza i termini per impugnare l'avviso di accertamento si sospendono per 90 gg. nell'eventualità che si addivenga ad un accordo evitando così l'instaurarsi della lite fiscale.
E' chiaro che non può non ammettersi che la difesa del contribuente inizi già da tale momento, anche se non si è ancora in fase contenziosa: solo qualora il contraddittorio non porti ad un accordo il contribuente dovrà intraprendere il contenzioso ed è indubbio che se egli è privo di competenze e si gioca male le sue carte nel contraddittorio con l'ufficio, la sua difesa non potrà non risentirne, in particolar modo con riferimento ai motivi di merito da indicare nel ricorso. Inoltre il giudice tributario nel giudicare non potrà non "gettare uno sguardo" all'intervenuta fase di accertamento con adesione, il cui atto di mancato perfezionamento della procedura sarà sicuramente depositato nel fascicolo di causa ad opera di una delle parti del processo.
E' bene ribadire, dunque, che qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, questo studio raccomanda fortemente di rivolgersi ad un professionista che possa consigliarlo nel migliore dei modi in merito al comportamento più idoneo da adottare con riferimento al caso specifico.
Molte volte il contribuente, ricevuto un avviso di accertamento, soprattutto se trattasi di persona fisica che non esercita attività di impresa, decide motu proprio di cercare un dialogo con l'ufficio che ha emesso l'atto e, a tal fine, magari "su invito" degli stessi funzionari che hanno effettuato l'accertamento, presenta istanza di accertamento con adesione ex art. 6 Dlgs 218/97. Questo studio sconsiglia fortemente un simile comprtamento perché dopo aver proposto l'istanza l'ufficio chiama il contribuente al contraddittorio e in tale fase egli deve sottoporre all'attenzione dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate tutti quegli elementi che, si ritiene, 'ufficio non abbia considerato nell'effettuare l'accertamento; il tutto con l'obiettivo di cercare di ottenere un abbattimento della pretesa.
La fase del contraddittorio rappresenta il momento clou della procedura durante il quale ufficio e contribuente si confrontano nel merito della pretesa fiscale. Infatti con la presentazione dell'istanza i termini per impugnare l'avviso di accertamento si sospendono per 90 gg. nell'eventualità che si addivenga ad un accordo evitando così l'instaurarsi della lite fiscale.
E' chiaro che non può non ammettersi che la difesa del contribuente inizi già da tale momento, anche se non si è ancora in fase contenziosa: solo qualora il contraddittorio non porti ad un accordo il contribuente dovrà intraprendere il contenzioso ed è indubbio che se egli è privo di competenze e si gioca male le sue carte nel contraddittorio con l'ufficio, la sua difesa non potrà non risentirne, in particolar modo con riferimento ai motivi di merito da indicare nel ricorso. Inoltre il giudice tributario nel giudicare non potrà non "gettare uno sguardo" all'intervenuta fase di accertamento con adesione, il cui atto di mancato perfezionamento della procedura sarà sicuramente depositato nel fascicolo di causa ad opera di una delle parti del processo.
E' bene ribadire, dunque, che qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, questo studio raccomanda fortemente di rivolgersi ad un professionista che possa consigliarlo nel migliore dei modi in merito al comportamento più idoneo da adottare con riferimento al caso specifico.