La notifica degli atti di accertamento di un credito tributario e della cartella esattoriale, eseguita a mani del curatore fallimentare, in pendenza della procedura concorsuale, deve essere considerata come effettuata "a mani proprie" data la piena legittimazione processuale del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento.

Si precisa che con il fallimento il fallito perde la legittimazione sostanziale (articolo 44 della legge fallimentare) e processuale (articolo 43 della legge fallimentare), che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito.

La legittimazione processuale del soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia (Cassazione, sez. III, sentenza del 21 maggio 2004, n. 9710).

In altre parole, il fallito ha una propria legittimazione processuale al contenzioso tributario, distinta da quella della curatela, azionabile nell'ipotesi in cui il fallimento decida di non opporsi alla pretesa fiscale.

Ciò in forza dell'interpretazione degli articoli 43 della Legge fallimentare e 10 del Decreto Legislativo 546/1992, conforme ai principi del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa, garantiti dall'articolo 24, comma 1 e 2 della Costituzione (Cassazione, sentenze 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002).

Il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e/o della cartella decorre dal momento in cui tali atti siano stati portati a conoscenza del fallito medesimo (Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 5671 del 3 febbraio 2006).

Si è anche affermato, che vi è un obbligo di "doppia notifica" (al curatore ed al fallito) dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale qualora si tratti di crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta.

In tale caso la notifica va effettuata sia al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - sia al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell’atto impositivo (Cassazione, sentenze nn. 3667 del 1997, 14987 del 2000, 6937 del 2002).

In mancanza di tale notifica, il fallito potrà impugnare l'atto con decorrenza dei termini dall’effettiva conoscenza dell’atto, se il curatore sia rimasto inerte.

La notifica della cartella al curatore fallimentare, comunque, resta il presupposto indefettibile dell’ammissione al passivo del credito nell'ambito della procedura concorsuale.