La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 29 luglio 2013, ha ribadito il principio secondo cui l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di sessanta giorni dal compimento della verifica fiscale (e dalla consegna del relativo verbale al contribuente).

Questo perchè l'articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente") prevede che il contribuente ha diritto di presentare le proprie osservazioni e richieste entro sessanta giorni dalla consegna del verbale di verifica. L'organo accertatore ha l'obbligo di considerare e valutare le osservazioni e le richieste del contribuente, dandone adeguata motivazione nel successivo provvedimento.

Pertanto, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi sessanta giorni, perchè altrimenti verrebbe leso il diritto di difesa del contribuente .

Il diritto di difesa del contribuente, inteso anche come diritto di partecipare al procedimento che lo riguarda, era stato già in passato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui:

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 18 dicembre 2008, causa C-349/07, con cui, seppure in materia di tributi doganali, era stato ribadito il generale principio della partecipazione del contribuente ai procedimenti amministrativi in base ai quali l'amministrazione si proponga di adottare nei suoi confronti un atto di natura lesiva;
  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009, secondo cui il contraddittorio è un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa. In tale occasione la Cassazione affermò la nullità degli avvisi di accertamento emessi con il metodo dei parametri o degli studi di settore, in assenza di previa attivazione del contradditorio con il contribuente;
  • Cassazione, sentenza n. 28049/2009, che ha richiamato i principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e contribuente, essendo in gioco obblighi di solidarietà quale è quello in materia tributaria.

L'unica eccezione che giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento prima dei sessanta giorni, si ha quando ricorre una situazione di particolare e motivata urgenza.

Sul punto, la Cassazione ha precisato che il riferimento all'urgenza non deve necessariamente essere contenuto nell'avviso di accertamento, essendo piuttosto sufficiente che tale urgenza sussista al momento dell'emissione dell'avviso.

Sarà onere dell'organo accertatore dimostrare la sussistenza dell'urgenza.

Pertanto, a fronte di un avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio di sessanta giorni, il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione tributaria.

Se in questa sede l'organo accertatore non dimostra la sussistenza dell'urgenza, l'avviso di accertamento risulterà illegittimo e verrà annullato.

Si evidenzia che il contribuente può anche chiedere l'annullamento in autotutela direttamente all'organo che ha emesso l'atto di accertamento e/o inoltrare una segnalazione al Garante del contribuente, come prevedono gli articoli 12 e 13 della Legge n. 212/2000 (cfr. Verifiche fiscali: procedura e garanzie del contribuente).