Nell'ambito di procedimenti amministrativi volti a verificare e determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, il contribuente deve avere la possibilità di ricevere, in seguito a propria richiesta, i dati contenuti nel fascicolo amministrativo presi in considerazione dall’amministrazione per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 9 novembre 2017, n. 298/3).
Questo è il principio enunciato dalla Corte di giustizia europea in una vicenda derivante da un avviso di accertamento per violazioni in materia di IVA nel quale l'Ufficio finanziario non aveva concesso al contribuente l'accesso a tutte le informazioni rilevanti sulla base delle quali aveva fondato il proprio atto.
La Corte ha argomentato che il principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa richiede l'esistenza di una reale possibilità di accesso ai suddetti atti ogni qualvolta l'amministrazione emetta atti amministrativi lesivi della sfera giuridica del contribuente.
Va precisato, tuttavia, che tale principio generale non si configura come prerogativa assoluta ma può soggiacere a restrizioni quando queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale.