Di seguito si riporta in breve il testo della norma in fase di approvazione:
Quanto alle coppie omosessuali:
Articolo 1 - le coppie omosessuali avranno un loro status riconosciuto dalla legge. E potranno registrare in comune un contratto che definisce i loro obblighi e i doveri;
Articolo 2 - Le unioni civili potranno essere formate da coppie dello stesso sesso ma solo se entrambi maggiorenni.
Articolo 3 - La coppia gay, al pari della coppia sposata, dovrà osservare il dovere della fedeltà, dell'assistenza morale e l'obbligo di coabitazione. E’ anche prevista la reversibilità della pensione, i congedi parentali, la graduatoria all'asilo nido. Rimane invece esclusa l'adozione di figli estranei alla coppia.
Articolo 4 - In materia di successione ed eredità, le unioni civili godranno degli stessi diritti delle coppie unite in matrimonio.
Articolo 5 - La c.d. stepchild adoption riconosce la facoltà per la coppia gay di poter adottare un figlio già avuto da uno dei due componenti in una precedente relazione.
Articolo 6 - In ipotesi di separazione, è previsto l'assegno di mantenimento, l'affido dei figli, diritti di visita e l'assegnazione della casa.
Quanto alle coppie eterosessuali
Articolo 11 - I patti di convivenza tra eterosessuali prevedono meno tutele rispetto al matrimonio e alle stesse unioni civili (chiamate così solo per le coppie gay). Servono a tutelare sotto il profilo patrimoniale e sanitario chi decide di non sposarsi, consentendogli ad esempio di assistere il partner in ospedale.
Articolo 12 - In caso di morte del componente della coppia che ha stipulato, il contratto di affitto, l'altro avrà diritto a restare nella stessa casa per cinque anni.
Articolo 13 - il patto di convivenza dà titolo per presentare la domanda per le case popolari.
Articolo 14 – in caso di separazione delle coppia di fatto, l'assegno di mantenimento sarà deciso dal giudice in base alla durata della convivenza, per i figli sono previste le stesse regole stabilite per le coppie sposate.
Articolo 15 - In caso di malattia grave o disabilità, uno dei due componenti della coppia potrà essere nominato tutore dell'altro.
Articolo 16 - Chi sottoscrive il patto di convivenza potrà costituire una comunione dei beni con un patto sottoscritto dal notaio.
Avv. Andrea Giordano