Il clamore mediatico e le profonde divisioni nell’opinione pubblica che sta accompagnando il varo della legge sulle unioni civili tra coppie omosessuali, sta facendo passare il sordina il fatto che il provvedimento in questione disciplini per la prima volta nel nostro paese anche le convivenze di fatto tra coppie eterosessuali, conferendo a tali realtà, sempre più diffuse negli ultimi anni, la dignità e il rispetto che meritavano. In realtà però la legge  sembrerebbe tutelare maggiormente la coppia gay rispetto a quella eterosessuale A quest’ultima infatti garantisce esclusivamente il riconoscimento dello status e di alcuni diritti patrimoniali negando però i diritti successori.
Di seguito si riporta in breve il testo della norma in fase di approvazione:
Quanto alle coppie omosessuali:
Articolo 1 - le coppie omosessuali avranno un loro status riconosciuto dalla legge. E potranno registrare in comune un contratto che definisce i loro obblighi e i doveri;
Articolo 2 - Le unioni civili potranno essere formate da coppie dello stesso sesso ma solo se entrambi maggiorenni.
Articolo 3 - La coppia gay, al pari della coppia sposata, dovrà osservare il dovere della fedeltà, dell'assistenza morale e l'obbligo di coabitazione. E’ anche prevista la reversibilità della pensione, i congedi parentali, la graduatoria all'asilo nido. Rimane invece esclusa l'adozione di figli estranei alla coppia.
Articolo 4 - In materia di successione ed eredità, le unioni civili godranno degli stessi diritti delle coppie unite in matrimonio.
Articolo 5 - La c.d. stepchild adoption riconosce la facoltà per la coppia gay di poter adottare un figlio già avuto da uno dei due componenti in una precedente relazione.
Articolo 6 - In ipotesi di separazione, è previsto l'assegno di mantenimento, l'affido dei figli, diritti di visita e l'assegnazione della casa.
Quanto alle coppie eterosessuali
Articolo 11 - I patti di convivenza tra eterosessuali prevedono meno tutele rispetto al matrimonio e alle stesse unioni civili (chiamate così solo per le coppie gay). Servono a tutelare sotto il profilo patrimoniale e sanitario chi decide di non sposarsi, consentendogli ad esempio di assistere il partner in ospedale.
Articolo 12 - In caso di morte del componente della coppia che ha stipulato, il contratto di affitto, l'altro avrà diritto a restare nella stessa casa per cinque anni.
Articolo 13 - il patto di convivenza dà titolo per presentare la domanda per le case popolari.
Articolo 14 – in caso di separazione delle coppia di fatto, l'assegno di mantenimento sarà deciso dal giudice in base alla durata della convivenza, per i figli sono previste le stesse regole stabilite per le coppie sposate.
Articolo 15 - In caso di malattia grave o disabilità, uno dei due componenti della coppia potrà essere nominato tutore dell'altro.
Articolo 16 - Chi sottoscrive il patto di convivenza potrà costituire una comunione dei beni con un patto sottoscritto dal notaio.
 
Avv. Andrea Giordano