La Cassazione, recentemente, ha accolto il ricorso di un padre che aveva presentato ricorso avverso alla sentenza dei giudici della Corte d’Appello che avevano vietato, senza idonea motivazione, la frequentazione infrasettimanale con la sua figlia minore.
La vicenda iniziava nel 2016 dove il Tribunale territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto affidava la minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo con la genitrice, a fine settimana alterni, ossia ogni quindici giorni, stabilendo altresì a carico del padre un assegno di mantenimento di Euro 600,00.
La Corte di Appello di Messina, adita in sede di reclamo, riduceva l’assegno mensile ad Euro 450,00, confermando nel resto le modalità di visita del padre e rigettando tutte le altre richieste formulate dalle parti. Il padre successivamente ricorreva in Cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9764 (aprile 2019) stabilisce che più volte ha affermato, nell’interesse superiore del minore, che va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitorinella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412).
L’orientamento è confortato nelle sue affermazioni di principio dalla giurisprudenza di fonte convenzionale là dove la Corte Edu, chiamata a pronunciare sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”,tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare.
Le “restrizioni supplementari” comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore.
Per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare.
Pertanto, per quanto sopra indicato, il ricorso del padre viene accolto con rinvio alla Corte di appello di Messina che in altra composizione provvederà ad attenersi agli indicati principi, liquidando altresì le spese per il giudizio di Cassazione.