Il 7 febbraio entrerà il vigore il Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154,  che attua la delega contenuta nell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012, n.219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” , secondo cui il Governo doveva emanare, entro il 1° gennaio 2014, le disposizioni necessarie al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione.

Il provvedimento ha lo scopo di garantire la completa eguaglianza giuridica tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio e comporta modifiche al codice civile, al codice penale, ai codici di procedura civile e penale e alle leggi speciali in materia di filiazione.

Di seguito indichiamo le principali novità:

  • si introduce il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e si eliminano dalle norme i riferimenti ai figli “legittimi” e ai figli “naturali”, sostituendoli con quello di “figlio”;
  • si introduce il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
  • viene sostituita la nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
  • vengono modificate le disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.
  • si introduce il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • è stata disciplinata la procedura di ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
  • è stato portato a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
  • in materia di successione, è stato soppresso il “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.

 

  Tags:
  • filiazione
  • filiazione e dlg 154 del 2013

Leggi anche

  1. Ordine di protezione e gravità del pregiudizio

    In caso di "abusi familiari", il Giudice può adottare un ordine di protezione solo in caso di "grave pregiudizio", fisico o morale.

  2. Divorzio: il diritto dell'ex coniuge ad una quota del TFR

    In caso di divorzio, l'ex coniuge ha diritto al 40% del TFR percepito dall'altro dopo la proposizione della domanda di divorzio.

  3. Indagini tributarie per stabilire il mantenimento: ammesse se strettamente necessarie

    In materia di separazione e divorzio, il giudice può disporre indagini tributarie solo se ritiene del tutto insufficienti i documenti depositati dai coniugi.