La proposizione della domanda di emissione di ordini di protezione contro gli abusi familiari è ammissibile anche nelle more tra il deposito del ricorso per separazione giudiziale tra coniugi o di divorzio e la fissazione dell'udienza presidenziale.
Conformemente si è espresso il Tribunale di Milano con il decreto del 16.5.2007, confermando la proponibilità di detto ricorso.
Il coniuge che pertanto subisce gli abusi ha la possibilità di proporre istanza al Tribunale, del luogo dove ha la propria residenza  , per  ottenere i provvedimenti opportuni , prima ancora che se ne possa occupare il giudice della separazione o del divorzio.
L'ordine di protezione scaturisce da una situazione grave di abusi familiari che si è venuta a creare a causa della condotta pregiudizievole del coniuge e tale da mettere  in pericolo l'integrità fisica o morale , ovvero la libertà dell'altro coniuge o dei propri figli.
Con il decreto di cui all'art. 342 bis cc il giudice ordine al coniuge o convivente , che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuta la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti, o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare detti posti per esigenze di lavoro.
I rapporti tra il giudizio di separazione o di  divorzio e il procedimento per l'ammissione del provvedimento ex art. 342 bis cc sono regolati dall'art. 8 della legge 154/ 2001 .
Il giudice dinanzi al quale viene presentato il ricorso per ottenere l'ordine di protezione emana un decreto che  perde efficacia nel momento in cui le parti compaiono dinanzi al Presidente del Tribunale del giudizio di  separazione o di divorzio e questi pronuncia il provvedimento presidenziale.
La parte ricorrente che ha interesse ad una riconferma dell'ordine di protezione in sede di udienza presidenziale deve espressamente fare domanda di conferma al Giudice della separazione o del divorzio, il quale valutata la necessità potrà eventualmente confermare l'ordine di protezione adottato in precedenza.  
Avv. Antonia Massafra