Siamo ormai in periodo di partenze massicce per le vacanze estive. Lo staff del blog "Cronaca giudiziaria dal mondo" avverte - onde evitare spiacevoli inconvenienti in aeroporto ed essere costretti a rinviare la partenza - che a partire dal 26 giugno 2012 è entrata in vigore anche in Italia la normativa europea secondo la quale i minorenni possono viaggiare all'estero soltanto con un documento di identità individuale (carta di identità valida per l'espatrio e/o passaporto).

I passaporti già rilasciati ai genitori, e contenenti l'iscrizione dei figli minori,  rimarranno validi - solo per il titolare - fino alla naturale scadenza.

Analogamente, i passaporti individuali rilasciati ai minori anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) e aventi durata decennale, saranno validi fino alla naturale scadenza; tuttavia, per i minori di anni 14 dovranno essere inclusi i dati dei genitori.

In sostanza, secondo le nuove disposizioni il minore può viaggiare con i seguenti documenti di identità

  • passaporto individuale;
  • carta di identità - la L. 12.07.2011 n. 106 ha convertito in legge il D.L. 13.05.2011 n. 70, il cui art. 10 (comma 5) ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e introdotto il principio del rilascio della carta di identità per i minori -;
  • certficato contestuale di nascita e di cittadinanza vidimato dal questore (c.d. lasciapassare) per i minori fino a 15 anni. 
In merito alle modalità per il rilascio dei documenti sopra citati, si precisa che per chiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati, ecc.), che deve essere firmato presso l'ufficio nel quale si presenta la documentazione. In mancanza, è necessario essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori si trova nell'impossibilità di essere presente al momento della richiesta, è possibile allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, c.d. Legge Bassanini).

Un suggerimento: per la legalizzazione della foto del minore, è necessario che quest'ultimo sia presente al momento della richiesta del passaporto; in caso contrario, l'Ufficiale non potrà procedere, perchè è necessario attestare che la persona richiedente (anche se minore) sia la stessa ritratta nella foto inserita nel documento che sarà poi rilasciato.

Se si deve viaggiare negli USA,è necessario seguire le seguenti indicazioni:

  • Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.

    Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale, ossia non è consentito l'ingresso negli USA con minori iscritti nel passaporto ancora in corso di validità dei genitori.

Si precisa, ancora, che continua ad avere validità il passaporto collettivo, ovvero il passaporto che può essere richiesto per un solo viaggio e per un gruppo di minimo 5 persone e massimo 50 persone.



Per il rilascio del passaporto collettivo occorrono:

  • Versamento di € 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di anni 10) da corrispondere in unica soluzione sul c/c 8003 intestato a: "Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative";
  • la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura competente, indicando la causale: "passaporto collettivo".
  • fotocopia documento d'identità per ogni partecipante;
  • per i partecipanti con figli minori l'assenso con firma autenticata dell'altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;
  • per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare.
Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in questura portando il documento originale.

Il capogruppo dovrà essere in possesso di passaporto individuale in corso di validità

Infine, qualche accenno in merito alla validità dei documenti di identità rilasciati ai minori. I passaporti individuali e la carta di identità avranno la seguente durata:
  • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale;
  • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale. 
Per il download della circolare del Ministero e altra documentazione utile per la richiesta del passaporto, andare al seguente link:

http://www.newsgiustizia.org/2012/07/nuoopassaportoindividualeminori.html

Roma, 23 luglio 2012


Avv. Daniela Conte   

Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners     

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