Con la legge in commento, il legislatore è intervenuto (ancora parzialmente, vista la delega contenuta nell'art. 2 in favore del Governo, per la predisposizione di ulteriori testi di legge che, in maniera più approfondita e puntuale, intervengano sulla normativa in materia di filiazione anche collaterale – ad esempio in tema di adottabilità) per eliminare definitivamente (sebbene nel tempo vi fossero state numerose aperture da parte della dottrina e della giurisprudenza in tal senso) la distinzione fra figli naturali e figli legittimi.

 

Nell'approfondimento di oggi ci occuperemo di ulteriori aspetti di questa legge di riforma, ossia: soggetti destinatari della domanda di dichiarazione della genitorialità naturale, poteri dei genitori verso il figlio e suoi diritti e doveri verso i genitori, obbligo degli alimenti in caso di cessazione della potestà genitoriale e imposizione di più nomi al proprio figlio.

 

Nei giudizi volti ad ottenere la dichiarazione della paternità o della maternità naturale (evidentemente è il caso in cui non vi sia stato uno “spontaneo” riconoscimento da parte del “genitore fuori dal matrimonio”, la domanda volta a tale dichiarazione andava proposta, in passato, appunto nei confronti del genitore refrattario ad assumersi le proprie responsabilità (quanto meno morali); l'importanza che il suo ruolo venisse riconosciuto era tale che si riteneva l'utilità di detto tipo di giudizio, e della dichiarazione sottesa, anche nel caso che il genitore fosse già morto: infatti, in questa estrema evenienza, la persona interessata ad ottenere la dichiarazione (solitamente il figlio) poteva rivolgersi anche agli eredi (legittimi) del genitore.

Con la legge di riforma, le possibilità di ottenere la dichiarazione sono state ampliate: in precedenza, l'assenza del genitore o di suoi eredi precludevano la possibilità di instaurare il giudizio (che non aveva un contraddittore, evidentemente). Ebbene, il legislatore ha voluto sopperire a tale evenienza (considerata la natura non – necessariamente – contenziosa del giudizio), consentendo all'istante di potersi confrontare in tribunale con un curatore speciale, all'uopo nominato dal giudice per rappresentare “idealmente” la posizione del genitore ormai defunto.


 

La legge in commento ha regolamentato anche i diritti e i doveri del figlio verso i genitori: in precedenza, il codice civile si occupava esclusivamente dela potestà genitoriale; ma chiaramente nel rapporto genitore-figlio vi era, come vi è, un termine biunivoco che impone di tener conto di due estremi soggettivi, e quindi del modo in cui entrambi si confrontino l'uno con l'altro.

Ebbene, rispetto ad una precedente perentoria affermazione secondo cui il figlio doveva rispetto ai genitori e, in quanto capace, contribuire economicamente al mantenimento della famiglia fino a convivenza con la stessa (secondo un modello patriarcale di antica memoria), adesso viene messo nero su bianco quello che, nelle migliori famiglie, non si metterebbe ormai più in discussione (ma che purtroppo in talune realtà tanto scontato non è): il figlio ha un preciso diritto al mantenimento, alla educazione, alla istruzione e all'assistenza morale da parte del genitore, che dovranno essergli elargiti e garantiti tenendo come principi di riferimento le sue capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni che manifesterà.

Si delinea l'opportunità che il suo sviluppo psicofisico avvenga in un ambiente famigliare (quindi con una struttura di protezione nei suoi confronti che non sia minata da divisioni fra i genitori e da soluzioni-ponte nell'offerta del sostegno affettivo) e che i rapporti con i parenti (non solo i genitori, ma anche nonni, zii, cugini) possano svilupparsi ma anche mantenersi in senso sostanziale e in modo pieno di contenuto.

Il diritto a tutto ciò, il figlio può rivendicarlo in ogni momento, a partire dai dodici anni, o anche prima se manifesta particolare maturità, ottenendo di essere ascoltato dal giudice ogni qualvolta si debba procedere, giudizialmente, amministrativamente o nella vita di tutti giorni, a decisioni importanti per lui.


 

Nell'ambito delle norme relative all'obbligo (e al diritto) agli alimenti, è stato specificato che nessun obbligo appunto è imposto verso quel genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà. Ciò vale, evidentemente, a favore del figlio dell'indegno, o in sua mancanza a favore dei suoi discendenti. D'altro canto, se pure non ricorrono i casi di indegnità previsti dalla legge, figli o loro discendenti hanno comunque la facoltà di escludere quella persona dalla successione.


 

Per effetto della piena parificazione fra figli legittimi e figli naturali (attraverso l'eliminazione in ogni luogo di tale differenziazione terminologica), non ha più motivo di esistere la procedura per “legittimare” il figlio naturale, che quindi è stata abrogata.


 

Viene regolata (per meglio dire: frenata) la possibilità di dare nomi fantasiosi o più nomi al figlio. In primo luogo, il nome deve sempre corrispondere al sesso (nessun Maria ad un bel maschietto, nessun Roberto alla femminuccia). In secondo luogo, anche a voler accontentare i pensieri in fatto di nomi dei genitori, dei nonni e di zii più o meno vicini, essi non potranno essere più di tre.