La Corte di Cassazione, con la recente Sentenza N°15857, fa segnare un altro punto a favore del principio che afferma la competenza del Giudice Ordinario nel caso di Provvedimenti di natura soltanto economica, non connessi né contestuali ad altre richieste richieste. 
La Suprema Corte svolge crea un diritto vivente e colma le lacune del Legislatore, il quale non si è ancora espresso sull'unificazione delle competenze in caso di conflitti familiari. Come nella vicenda affrontata dalla Sentenza, depositata il 20 Settembre scorso, in cui la madre naturale del minore chiedeva al Tribunale di Fermo, in base all'articolo 148 del Codice Civile, di addossare ai nonni paterni l'obbligo di mantenimento del nipote. Il Giudice interpellato dichiarava la propria incompetenza, passando la palla al Tribunale per i Minorenni di Ancona. Secondo la Suprema Corte, però, il Foro competente è quello di Fermo, che avrebbe dovuto “cedere il passo” ad Ancona solo nel caso di richieste che riguardassero, contestualmente, anche le misure relative alla potestà ed all' affidamento, facendo così scattare il principio di concentrazione delle tutele.
 

I Giudici della Sesta Sezione si allineano a un criterio affermato dalla prima Sezione della Cassazione, con l'Ordinanza N°8362 del 2007, per evitare una disparità di trattamento tra i figli di genitori sposati e quelli nati fuori dal matrimonio. Il riconoscimento della limitata competenza del Giudice specializzato è posto anche e soprattutto a garanzia della ragionevole durata del processo.
A sgombrare il campo dai dubbi di costituzionalità, sollevati dal Tribunale Ordinario di Roma, sull'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, è stata la Sentenza N°82 del 2010, con la quale la Consulta ha negato che limitare la competenza del Giudice dei Minori ai soli casi di domande che mettano insieme la “gestione” del minore con il suo mantenimento costituisca una violazione della Carta. Sull'onda del conforto del Giudice, sono arrivate altre Sentenze della Cassazione, quali ad esempio la n°13051 del 2011 e la n°26814 del 2011. Con la Sentenza n°15857 si rafforza, dunque, il principio in favore del Giudice Ordinario per i soli ricorsi di carattere patrimoniale.
Per i Tribunali di Merito, specificatamente per il Tribunale di Savona 26 Settembre 2011, c'è, tuttavia, ancora incertezza su quale Giudice debba decidere nel caso di una nuova domanda di ordine economico, quando esiste una precedente pronuncia del Tribunale dei Minori, resa nel corso di un Procedimento nel quale questo organo ha dovuto decidere anche in materia di affidamento e potestà.