Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 55744 del 24 ottobre 2018, depositata in data 12 dicembre 2018, ha preso in esame il caso del mancato pagamento dell’assegno di mantenimentodei figli avuti fuori dal matrimonio.
La Corte di Cassazione, condannava un padre che era venuto meno agli obblighi di natura economia nei confronti della figlia minore. All’imputato era stato contestato il delitto secondo l’articolo 3 della Legge n.54/2006 (abrogato con Decreto legislativo n.21/2018). Lo stesso contestava l’inapplicabilità del suddetto articolo, in quanto non era mai stato coniugato con la madre della minore e quindi, come da articolo 570-bis del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), che fa riferimento al “coniuge”, non si riteneva tenuto a versare l’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 55744 del 24 ottobre 2018, depositata in data 12 dicembre 2018, hanno affermato che “l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570-bis cod. pen., che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio”.
La Sesta sezione penale della Corte ha sancito, con l’applicazione dell’articolo 570-bis del Codice penale, che la violazione degli obblighi di natura economica debba far riferimento al genitore, così da non discriminare i figli nati fuori dal matrimonio.