A parere di chi scrive, un figlio - che sia naturale (ovvero frutto di una convivenza, di un adulterio, ecc.) o legittimo (nato da una coppia regolarmente sposata) - la sostanza non cambia.    Si tratta sempre di un figlio, al quale devono essere riconosciuti per legge determinati diritti.    E', pertanto, assolutamente inspiegabile (o forse non troppo, in realtà) che un disegno di legge - con il quale si equipara esplicitamente i figli naturali a quelli legittimi - abbia un iter parlamentare così lungo e tortuoso.    Sto parlando del "famigerato" disegno di legge n. 2805, che - stando a quello che si legge su internet - dovrebbe essere definitivamente approvato entro la fine del mese di ottobre del 2012.    Cosa prevede questo progetto di legge?   
L'art. 1 ("Disposizioni in materia di filiazione") stabilisce che " L’articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 74. - (Parentela). –  1.La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti». 2.All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»; b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»; c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»; d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»; e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio». 3. Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». 4. Al secondo comma dell’articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre». 5. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio». 6. L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 315. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». 7. Dopo l’articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 315-bis. – (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». 8. Nel titolo XIII del libro I del codice civile, dopo l’articolo 448 è aggiunto il seguente: «Art. 448-bis. – (Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla potestà sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione». 9. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile. 10. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»
".

Il progetto di legge sopra richiamato prevede anche una delega per il Governo affinchè adotti - nel termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del provvedimento - uno o più decreti legge che modifichino la disciplina in materia di filiazione ed adozione in base ad alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali:    - sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l’utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; - ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione,  prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo; - modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore sia adeguata al principio dell’unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all’articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
2) il principio dell’inammissibilità del riconoscimento di cui all’articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciutoo giudizialmente dichiarato;  - modificazione della disciplina dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell’imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati; - specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dall’articolo 247, ultimo comma, del codice civile, e che la titolarità dell’azione sia estesa anche agli ascendenti; - unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale; - disciplina delle modalità di esercizio del diritto all’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l’ascolto sia previsto nell’ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
- adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;  - adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l’individuazione, nell’ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio; - specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; - previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali; - previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.   Ma non finisce qui...    L'art. 3 del disegno di legge n. 2805 prevede l'introduzione, nel codice di procedura civile, del capo I - bis - dal titolo "DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI" -, ovvero la disciplina di una procedura ad hoc per questi casi.   Gli aspetti principali della nuova procedura sono i seguenti :    - Competenza. Competente per la procedura è il Tribunale dei minorenni che si trova nel luogo di abituale residenza del minore; - Forma della domanda. La domanda deve essere introdotta con ricorso, che dovrà contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e l'indicazione dei mezzi di prova. Nell'atto dovranno essere, altresì, indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e quelle dei figli di ciascun genitore;
- Comparizione personale delle parti e tentativo di conciliazione. Le parti dovranno comparire personalmente davanti al giudice con l'assistenza dell'Avvocato difensore. Il Presidente - o il Giudice Delegato ex art. 711 - ter cod. proc. civ. - deve sentire le parti (prima singolarmente, poi insieme) e tentare di fare giungere ad una soluzione bonaria della controversia. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Giudice - sentite le parti e i difensori - adotta i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse dei figli -  affidamento, mantenimento, ecc. -, ammette le prove, decide se chiedere relazione ai servizi sociali.
- Ascolto del minore. Il minore dodicenne o minore di dodici anni capace di discernimento può essere ascoltato dal Presidente o dal Giudice Delegato in un'apposita udienza, alla presenza degli Avvocati difensori delle parti - che, al contrario, possono assistere solo qualora il Giudice ritenga opportuna la loro presenza -.
- Fase istruttoria e decisoria. Il Giudice assume tutti i mezzi di prova ammessi. Al termine dell'istruttoria - sentito il P.M. -, assegna alle parti un termine per il deposito di memoria conclusiva e memoria di replica, e riserva la causa in decisione. La decisione è assunta con sentenza.
- Garanzie. Il Giudice - nel caso in cui sussista concreto pericolo che il genitore che deve corrispondere un assegno all'altro genitore per il mantenimento del figlio minore si sottragga ai propri obblighi - può disporre, con provvedimento provvisorio o definitivo, che il genitore tenuto al mantenimento presti idonea garanzia reale o personale. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento - o perequativo, come dice il disegno di legge in commento -, il Giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato o ordinare a terzi che devono corrispondere somme di denaro a quest'ultimo (stipendio, ecc.) di versarne una parte direttamente all'avente diritto.
- Reclamo e ricorso per Cassazione. La sentenza emessa dal Giudice per la procedura di cui sopra è reclamabile dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello e ricorribile dinanzi alla Corte di Cassazione
- Modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati. I genitori non coniugati possono chiedere la modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale dei minorenni in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli minori mediante l'instaurazione del procedimento previsto dall'art. 710 cod. proc. civ. (dal titolo " Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi "). Competente è il Tribunale, che decide in Camera di Consiglio.
Applicabilità del procedimento. Il procedimento in commento si applica a tutte le procedure instaurate dopo la data dell'entrata in vigore della legge che lo prevede.

In conclusione, attendiamo che il progetto di legge n. 2805 veda finalmente la luce, augurandoci che non incontri ulteriori ostacoli durante il suo iter parlamentare e sia approvato definitivamente al più presto.

Roma, 14 ottobre 2012

Avv. Daniela Conte    Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners       RIPRODUZIONE RISERVATA