In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, le restrizioni agli spostamenti possono rappresentare un ostacolo all’esercizio del diritto di visita ai figli minori o disabili nel caso di coppie separate. Ricordiamo infatti che il Decreto governativo del 22 marzo 2020 ha previsto all'articolo 1 il divieto "a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".
Al riguardo il Tribunale di Milano, con un precedente provvedimento del 11 marzo 2020, ha ritenuto che le statuizioni delle separazioni e divorzi, incluse quelle concernenti il diritto di visita, prevalgono sulle direttive del governo che pongono limitazioni ai contatti sociali e agli spostamenti.
Nel decreto del Tribunale in particolare si legge che "nessuna chiusura in ambito regionale può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione e divorzio" e che pertanto "sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti".
Ad avviso del giudice milanese infatti il diritto di visita dei genitori separati rientrerebbe nei "comprovati motivi di assoluta urgenza", per cui legittimerebbe anche gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, ovviamente sempre muniti di autocertificazione.
Sul punto, il Decreto del 22 marzo non contiene una disposizione specifica in materia di diritto di visita.
Il Governo tuttavia ha pubblicato sul sito istituzionale (www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) il seguente chiarimento nella sezione Faq: "Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio".
E ancora sul sito www.salute.gov.it si legge: "Sono separato/divorziato, posso andare a trovare mio figlio con disabilità? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario (anche per condurli presso di sé) sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio (come emesso con sentenza del Tribunale di Milano Decreto 11 marzo 2020 N.R.G. 30544/2019). Il genitore deve munirsi di autocertificazione, dove verrà motivata la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio".
Se il genitore presso cui stanno i figli ostacola il diritto di visita dell'altro, è sempre possibile attivare la procedura d'urgenza prevista dalla legge.