Nel cosiddetto "decreto sviluppo" vengono introdotte, tra l' altro,  novità anche per la carta di identità la quale, da ora in poi, dovrà essere esclusivamente di tipo "elettronico".

Viene soppresso, nel citato Decreto Sviluppo, il vigente limite di età pari a  15 anni, fino ad oggi necessario al fine di  ottenere il documento di riconoscimento.

La nuova carta d'identità introduce una  una scadenza di 3 anni per i minorenni, lasciando invariato, viceversa, il termine  di 10 anni vigente per i cittadini maggiorenni.


In particolare, per quanto concerne i minorenni, con circolare n. 15 del 26 maggio 2011, il Ministero dell’interno si è pronunciato - diffondendo disposizioni chiaficatrici - in merito alle nuove disposizioni in materia di rilascio della carta d’identità ai minori, contenute nel decreto legge n. 70 del 2011 (il già citato "decreto sviluppo").

Con essa il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso alcuni chiarimenti sulle disposizioni applicative della nuova modalità di rilascio della carta di identità.
In particolare, ha precisato che:

 

a) la nuova norma si applica a tutte le carte d’identità, sia cartacee che elettroniche ( queste ultime, in particolare,   dovranno comunque  progressivamente sostituire le prime) ;


b) per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato (su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura dalle autorità consolari) il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato: prescrizione, questa,  analoga a quanto previsto per passaporto; 


c) al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, è opportuno informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità);


 d) vige l’esenzione dell’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai 12 anni.