I figli naturali, per legge, sono equiparati in toto a quelli legittimi, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti. 

Le coppie di fatto, una volta cessata la convivenza, potranno presentare ricorso al Tribunale ordinario per disciplinare l’accordo sull’affidamento dei figli.

Anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, la scelta dovrà essere improntata all’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali. 

Accade spesso che si presentino in Studio molti ex conviventi che non hanno regolamentato l`affido dei figli poiché pensavano che la relazione sarebbe durata per sempre. Purtroppo la realtà è ben diversa e molte coppie, per diversi motivi, si separano.

Bisognerebbe, pertanto, approfittare del momento in cui si va d'accordo per presentare un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affido dei figli. 

Il Tribunale ordinario emetterà un provvedimento che aiuterà a mantenere questa concordia e che sarà utile – anche e soprattutto per il bene dei minori in caso venisse meno e insorgessero dei problemi. 
 
Ovviamente non è mai troppo tardi per provvedere in tal senso e, in caso di separazione dal proprio compagno/a, presentare un ricorso per la regolamentazione dell'affidamento dei figli
 
Nulla impedisce, poi, che un ricorso inizialmente sorto in modo giudiziale possa divenire congiunto, essendo riusciti a raggiungere una soluzione condivisa.

 Il Giudice, una volta ricevuto il ricorso (che potrà essere depositato congiuntamente dai genitori oppure da uno solo di essi), sarà chiamato a pronunciarsi sull’affidamento, sul diritto di visita, sul mantenimento dei figli, nonché sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare. 

 Il ricorso per l’affidamento dei figli naturali è facoltativo. Tuttavia,  se le parti non riescono a trovare un accordo, la richiesta al Giudice diventa essenziale per la tutela dei minori. 

Nulla impedisce, poi, che un ricorso inizialmente sorto in modo giudiziale possa divenire congiunto, essendo riusciti a raggiungere una soluzione condivisa.

Occorre precisare, infine, che le statuizioni assunte davanti al Giudice potranno sempre venire modificate in un'epoca successiva, qualora le condizioni abbiano subito un mutamento rispetto al tempo della sottoscrizione. Tali mutamenti di condizioni potrebbero dipendere sia dai maggiori bisogni del minore dovuti all'avanzamento dell'età, sia al mutamento delle condizioni economiche dei genitori.

Fra le materie trattate con maggior frequenza dallo Studio vi è il diritto di famiglia e dei minori. Siamo disponibili, dunque, a fornirvi la nostra consulenza per la predisposizione di atti in tal senso. Riceviamo su appuntamento a Torino, nel Canavese (a Bosconero) e nel Cuneese (a Fossano). Potete contattarci al numero 011.3997880 oppure via mail all'indirizzo info@soslex.it.