La legge 183/84 prevede quattro ipotesi di "adozione in casi particolari", cui è possibile ricorrere quando il minore non sia stato dichiarato "in stato di adottabilità".

Una di queste ipotesi è quella di "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" (articolo 44 lettera d della legge 183/84).

Si tratta di una ipotesi residuale, applicabile quando non è consentita altra forma di adozione.

Cosa si intende per "constatata impossibilità di affidamento preadottivo"?

L'affidamento preadottivo deve ritenersi impossibile quando:

  • via sia una situazione di fatto, in cui il minore, pur in stato di abbandono, non riesca ad essere affidato ad una famiglia adottiva. Conseguentemente, anzichè collocarlo in istituti, si preferisce darlo in adozione a persone singole o anziane con cui il minore abbia instaurato rapporti affettivi.
  • vi sia l'impossibilità giuridica di disporre l'affidamento preadottivo, perchè ad esempio manca lo "stato di abbandono".

Sul punto sono intervenute diverse pronunce da parte dei Giudici di merito.

In particolare citiamo una sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano (sentenza del 28 marzo 2007) che ha disposto l'adozione di una minore la quale, orfana di padre, viveva con la madre, che aveva prestato l'assenso all'adozione.

Il Tribunale per i minorenni di Roma (sentenza dell'8 gennaio 2003), inoltre, ha ritenuto adottabile da parte degli affidatari il minore con padre vivente ma che non esercita la propria funzione genitoriale, quando nel corso degli anni tra il minore e gli affidatari si sia sviluppato un forte legame.