Recentemente la Corte di Cassazione ha preso in esame quali sono le spese che devono rientrare fra quelle previste dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario.
Il caso in esame vedeva un padre, che a seguito di una riformula della Corte di Appello di Salerno che ne modificava il regime di visita alla figlia e l’incremento dell’assegno di mantenimento della minore, proponeva ricorso in Cassazione.
La cassazione nell’esaminare le giustificazioni del ricorso del padre si è espresso in materia di affidamento dei figli minori e sull’assegno di mantenimento.
Gli Ermellini hanno chiarito che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è così rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. 28244/2019).
Sempre per la Cassazione esprime che è infondato il motivo di ricorso con cui l’istante si duole dell’inosservanza della regola di giudizio di cui all’art. 337-ter c.c. nell’intervenuto riconoscimento da parte della Corte di merito dell’assegno di mantenimento.
La Corte di merito infatti motiva sulla debenza della indicata posta avuto riguardo non solo, come dedotto in ricorso, alle condizioni economiche del padre, onerato dell’assegno, ma anche di quelle, deteriori, della madre ed alle esigenze della minore di cui si valorizzano gli aumentati bisogni sicché il giudizio, di contro a quanto sostenuto nel proposto mezzo, si colloca pienamente nel solco interpretativo dell’art. 337- ter, quarto comma, c.c..
Vi è quindi una valutazione comparativa dei redditi da parte della Corte d’appello in applicazione del principio per il quale l’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativoscolasticosportivosanitario,sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Per quanto sopra è stato indicato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 36989 del 26 novembre 2021 che rigetta il ricorso del padre e addebita le spese di lite alla soccombenza