Recentemente la Corte di Cassazione Sezione Civile ha emanato un’Ordinanza della Cassazione n. 7134/2020 che pone un interessante principio in materia di obblighi di contribuzione degli ex coniugi e/o convivente per l’assegno di mantenimento dei figli. Il principio che gli Ermellini hanno indicato può sintetizzarsi come di seguito indicato: se i genitori hanno redditi analoghi, devono corrispondere lo stesso importo per il mantenimento del figlio.
La vicenda vede ad un ex-coniuge (la madre) la riduzione ingiustificata dell'assegno di mantenimento a favore della figlia da parte dell’altro ex-coniuge che aveva ricorso in Appello. A seguito di ciò la donna, che aveva avuto questa figlia da una relazione extrconiugale, ricorre in Cassazione denunciando la violazione del principio secondo cui i genitori devono adempiere ai propri obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e in base alle loro capacità di lavoro. Non solo, per la donna tale riduzione lede anche il principio in base al quale i figli naturali devono essere equiparati ai figli legittimi, visto che l'uomo versa al figlio legittimo un assegno mensile di 1000 euro. 
La Cassazione, Sez. VI Civile, con ordinanza del 13 marzo 2020, n. 7134, ha stabilito che, nella quantificazione dell’assegno dovuto da un genitore al figlio, il giudice deve operare un ponderato ricorso a tutti i parametri stabiliti dall’art. 337-ter c.c., comma 4, i quali impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai seguenti principi:
- tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
- attuali esigenze del figlio; 
- risorse economiche di ciascun genitore.
La Cassazione, alla luce dei principi sopra indicati, esaminando la sentenza della Corte d'appello, alla luce che i redditi di entrambi i genitori che non sono mutati, accoglie il ricorso della donna, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.