In materia di affidamento dei figli, le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, etc.) vengono solitamente ripartite a metà tra i due genitori.
Al riguardo, il genitore che abbia sostenuto integralmente le spese straordinarie può chiaramente agire nei confronti dell'altro per il rimborso della quota a lui spettante, in ragione del provvedimento del Tribunale che abbia stabilito la ripartizione delle dette spese.
Va precisato, tuttavia, che laddove le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, sarà necessario per ottenere il rimborso, un accertamento specifico circa l'insorgenza dell'obbligo di pagamento e l'esatto ammontare della spese (Cassazione, sentenza del 18 gennaio 2017, n. 1161).
In altre parole il genitore che da solo abbia sostenuto le spese straordinarie dovrà promuovere un nuovo giudizio per ottenere l'accertamento e la quantificazione delle spese effettivamente sostenute, con condanna dell'altro genitore al rimborso della quota su di lui gravante.