L’art. 8, comma 4 della legge n. 184 del 1983 così come modificato dalla legge n. 149 del 2001, prevede e impone che, sin dall’inizio del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, per tutte le parti (minore, genitori, parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore) sia garantita l’assistenza di un avvocato, nominato anche di ufficio direttamente dall’Autorità Giudiziaria

L’istituzione dell’obbligatorietà dell’assistenza tramite professionista è stata operata dalla legge del 2001 con la quale è stato sancito il passaggio del procedimento di adozione inteso come procedimento di volontaria giurisdizione a procedimento da decidersi con sentenza e non più con decreto.

Il precedente sistema, caratterizzato dalla sommarietà dell’istruttoria, dall’assunzione di mezzi di prova atipici da parte dei giudici e dalla non piena conoscibilità da parte privata delle relazioni dei servizi sociali, nel quale il diritto di difesa dei genitori era considerato come riconosciuto per il solo fatto che essi potevano esercitare la facoltà di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità, è stato, pertanto, sostituito dal nuovo nel quale, appunto, è previsto che anche il minore venga difeso addirittura da un difensore di ufficio nominato dal giudice scelto tra gli iscritti all’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine del capoluogo del Distretto di Corte di Appello dell’autorità procedente.

Ma è proprio questo il punto nodale della vicenda, dopo numerosi rinvii, la disciplina relativa alla difesa tecnica è entrata in pieno vigore solo il 1° luglio 2007, ma poiché essa non chiarisce cosa debba intendersi per difesa tecnica del minore, visto che questi ha potuto aver voce solo attraverso la nomina di un curatore speciale, chiamato a rappresentarne gli interessi ove siano configgenti con quelli dei genitori.

Si registrano, infatti, solo pochi interventi delle Corti di merito e in particolare si può richiamare al nostro scopo la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3 novembre 2008 secondo la quale “Dal 1° luglio 2007, divenuti efficaci i nuovi artt. 8, co. 4, e 10, co. 2, legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), è obbligatoria sin dall'inizio del procedimento di adottabilità la difesa tecnica di tutte le parti, compreso il minore: il difensore d'ufficio del minore, scelto fra avvocati particolarmente qualificati, va nominato dall'Autorità Giudiziaria e può assumere anche più ampi compiti di rappresentanza, rendendo così superflua la figura del curatore speciale, mentre è affetta da nullità - rilevabile d'ufficio - la nomina del difensore del minore da parte del tutore”.