In accordo con la Convenzione di Strasburgo del del 24 aprile 1967 che consente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere per i minori più tipi di adozione, in Italia i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge sull'adozione grazie all’art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (così come sostituito dalla legge 149/2001 rubricata “Diritto del minore ad una famiglia” ) .

Si parla in tal caso di “adozione particolare” e il sopracitato articolo prevede quattro ipotesi diverse in cui è possibile procedere a questo tipo di adozione:

  1. in presenza di persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

  2. da parte di un coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

  3. quando vi siano minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e siano orfani di entrambe i genitori;

  4. nel caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

 

L'istituto dell'”Adozione particolare” non elimina i rapporti con la famiglia di origine ma si radica sul consenso tra la parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato, tanto che in linea generale il minore aggiunge (e non sostituisce) il cognome dell'adottante a quello della famiglia di origine.

In tutti i casi sopra specificati l’adozione è consentita anche a chi abbia figli legittimi e a chi non è coniugato e prescinde dai limiti di età richiesti per l’adozione legittimante.

La procedura dell'adozione particolare, a differenza dell'adozione ordinaria, prevede che vi siano prestazioni di consensi e di assensi. In particolare, sono tenuti a prestare il consenso sia l'adottante che l'adottato (ove questi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, altrimenti deve essere sentito il suo legale rappresentante).

L’art. 45, nella sua vecchia formulazione, richiedeva il consenso del legale rappresentante del minore quando questi fosse infraquattordicenne, ma la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n. 1823 ha ritenuto che il legale rappresentante dovesse essere sentito ma non potesse vincolare il giudice espropriandolo del potere, riconosciutogli dall’ordinamento, di ultima valutazione dell’interesse del minore.

È, altresì, previsto all’art. 46 l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando, il cui dissenso esplicito può rendere impossibile l'adozione stessa.

Il consenso va prestato personalmente avanti al giudice mentre l’assenso può essere dato anche da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La competenza spetta al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore, organo giudiziario che può emettere il provvedimento di adozione in casi particolari. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, lo stesso può essere impugnato da parte dell’adottante o dell’adottando (personalmente se ha compiuto i 14 anni o tramite il suo rappresentante legale) o del Pubblico Ministero davanti alla sezione minorenni della Corte d’Appello.

Contro la decisione della Corte d’Appello è prevista la possibilità di ricorrere in Cassazione ma soltanto nel caso in cui sia disposta l’adozione, mentre non è stato ritenuto possibile tale ricorso nel caso di rifiuto dell’adozione giacché tale provvedimento manca del carattere della definitività.

Una volta che la sentenza è divenuta definitiva, la stessa viene comunicata all’Ufficiale di stato civile per le necessarie annotazioni sull’atto di nascita dell’adottando e gli effetti si producono di regola dalla data della sentenza.

In genere comunque, gli effetti dell’adozione dei minori nei casi particolari di cui all’art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono più simili a quelli dell’adozione delle persone maggiori di età che non a quelli dell’adozione dei minori in stato di adottabilità.