La disciplina attualmente vigente in materia di adozioni, come si è più volte avuto modo di affermare, è quella risultante dalle modificazioni intervenute sulla legge n. 184 del 1983 attraverso la emanazione della legge n. 149 del 2001.

Le innovazioni apportate dalla legge da ultimo citata sono state particolarmente incisive non solo in relazione all’affermazione del diritto del minore alla famiglia e alla sua audizione nell’ambito del procedimento adottivo, ma anche in relazione alle norme procedurali che regolano il processo che porta all’adozione del minore.

Innanzitutto sono state abolite le due fasi in cui si articolava prima il procedimento: la prima di carattere non contenzioso svolta dal giudice delegato, che terminava con il decreto di adottabilità o di non luogo a provvedere nel caso in cui lo stato di abbandono del minore non fosse effettivo; la seconda, eventuale, di opposizione che si traduce in un giudizio vero e proprio con l’effettivo contraddittorio delle parti.

Le due fasi sono oggi fuse e confuse in un unico procedimento in cui fondamentale è il diritto del contraddittorio, ovviando anche al problema della difesa tecnica nel senso che la stessa, come si è già avuto modo di affermare in altro approfondimento, non solo è prevista, ma è addirittura obbligatoria.

In particolare il testo novellato dell’art. 9 della legge sulle adozioni stabilisce che “Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo appena richiamato sugli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare grava l’onere “di trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi”.

Il PMM, che trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2 e può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Inoltre, chiunque, pur non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

E sempre nel termine predetto superiore ai sei mesi decorrenti dal momento dell’accoglienza, analoga segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell' articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Il Tribunale per i minorenni non ha più, quindi, il potere di dichiarare d’ufficio adottabile un minore che versi in stato di abbandono, ma perché la procedura adottiva abbia inizio è sufficiente anche l’impulso di un quisque de populo che abbia notizia dello stato di abbandono ed effettui la segnalazione al Pubblico Ministero compente.

La segnalazione, pertanto, riveste due caratteri: vale a dire è facoltativa se è fatta da un privato che abbia conoscenza dello stato in cui si trovi il minore.

È, invece, obbligatoria per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio o gli esercenti un servizio di pubblica necessità. È altresì obbligatoria per i dirigenti degli istituti pubblici o privati di assistenza in riferimento ai minori che vi si trovi ricoverati.

Ancora la segnalazione è obbligatoria per chi, privato, ma non parente entro il quarto grado del minore, lo abbia accolto stabilmente da oltre sei mesi e per i genitori che decidano di affidare stabilmente il proprio figlio minore a chi non sia parente entro il quarto grado.

L’obbligatorietà della segnalazione discende direttamente dalla previsione normativa di una sanzione civile e/o penale a carico di chi omette di compierla (si pensi ad esempio alla decadenza dalla potestà genitoriale operante nei confronti dei genitori che non comunichino al PMM di aver collocato stabilmente il loro figlio presso persone diverse dai parenti “stretti”).

È dunque il Pubblico Ministero, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio (c.d. PMM), l’unico legittimato attivo all’azione per la dichiarazione di adottabilità.

Ciò significa che solo il PMM può, una volta operate le verifiche ritenute necessarie sulla segnalazione ricevuta e sulla veridicità dello stato di abbandono del minore, proporre ricorso motivato perché il minore stesso venga dichiarato adottabile.

Solo sul suo impulso si apre la procedura di adottabilità, ai sensi dell’art. 10 l. adoz., che il Tribunale potrà concludere, ove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti, con sentenza, impugnabile in appello e in ricorribile in Cassazione.

La disposizione in precedenza citata prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso del PMM, provvede all'immediata apertura di un procedimento concernente lo stato di abbandono del minore.

Tale giudice, inoltre, dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore e con lo stesso atto il Presidente del Tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano.

Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

Il Tribunale per i minorenni può disporre, in qualsiasi momento e fino all'affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, questi stessi provvedimenti potranno essere adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. 

Tali provvedimenti potranno, dal Tribunale in composizione collegiale, entro trenta giorni, essere confermati, modificati o revocati con decisione in camera di consiglio, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentite tutte le parti interessate e assunta ogni necessaria informazione e audizione del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche del minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

I provvedimenti adottati in esito a tale seduta devono essere comunicati al Pubblico Ministero e ai genitori.

Il procedimento è regolato dalle stesse norme del codice civile che regolano i procedimenti camerali in materia di decadenza e sospensione della potestà genitoriale.

Quando le indagini predisposte dal giudice dei minori dimostrano che i genitori del bambino sono deceduti e che non esistono parenti entro il 4° grado che abbiano rapporti significativi con lui, il Tribunale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, legge sulle adozioni, a meno che non sussistano le condizioni per disporre l’adozione nei cosiddetti casi, provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, decidendo nell’esclusivo interesse del minore.

Alla stessa decisione deve pervenire il collegio quando non risulti, dalle indagini disposte allo scopo, l’esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui maternità e/o paternità sia stata dichiarata giudizialmente.

Qualora questi soggetti, invece, siano ancora in vita, il Tribunale informa, anche a mezzo dei servizi sociali locali, i presunti genitori (quando siano reperibili) che possano avanzare apposita richiesta di sospensione della procedura, chiedendo termine per provvedere al riconoscimento.

La sospensione può essere disposta solo per un periodo non superiore a 2 mesi e sempre a condizione che il minore sia assistito o personalmente dal genitore naturale o da parenti entro il quarto grado che gli consentano, però, rapporti con il genitore naturale.

Ferme rimanendo le condizioni di accudimento e interesse verso il minore cui si è appena accennato, se il genitore che deve riconoscere il minore della cui adottabilità si tratta non ha ancora compiuto i sedici anni e, pertanto, non ha la capacità di compiere validamente il riconoscimento, la procedura è rinviata d’ufficio fino al compimento del 16° anno del genitore naturale. Compiuti i sedici anni, il genitore può chiedere una successiva sospensione per altri due mesi.

Nel caso della sospensione, quando sia necessario, il Tribunale nomina un tutore provvisorio al minore.

Naturalmente la procedura sarà chiusa e archiviata se il riconoscimento è regolarmente effettuato dal genitore che aveva chiesto la sospensione e se, dopo tale atto, non sussista una condizione di abbandono morale e materiale del minore riconosciuto.

Se, al contrario, il riconoscimento non avviene entro i termini concessi con il provvedimento di sospensione, il Tribunale, senza esperire altre formalità, pronuncia lo stato di adottabilità del minore.

Quando la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo sono ormai intervenuti, il riconoscimento da parte dei genitori naturali del minore adottabile è assolutamente inefficace e l’eventuale giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità e/o della maternità rimane sospeso di diritto e si estingue nel caso in cui vi sia la pronuncia passata in giudicato di adozione.

Se le indagini di cui all’art. 10 dimostrano l’esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significati con il minore, e ne è nota la residenza, il Presidente del Tribunale con decreto motivato fissa la loro comparizione personale entro un congruo termine.

Se la residenza dei genitori o dei parenti sia esterna alla circoscrizione di competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni davanti al quale pende la procedura di adottabilità, la loro convocazione e autorizzazione può essere delegata al Tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza; mentre, nel caso in cui i predetti soggetti risiedano all’estero, l’espletamento dell’audizione verrà delegata all’autorità consolare.

Compiuta l’audizione e udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il Presidente del Tribunale per i minorenni o il giudice delegato, “quando ne ravvisino l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia” (art. 12 comma 4 l. n. 183 del 1984) e l’Autorità Giudiziaria potrà chiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di coloro che vi sono tenuti per legge e, al contempo, ove siano necessario emana i provvedimenti urgenti necessari.

Se i genitori e i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti continuativi e rilevanti con il minore, infine, siano in vita, ma irreperibili ovvero non ne sia nota la residenza, il domicilio o la dimora, la convocazione dovrà comunque il Tribunale per i minorenni dovrà disporne la convocazione con le modalità previste dal codice di procedura civile (artt. 140 e 143) nel caso delle notifiche degli irreperibili, ossia con deposito dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza nota.