1. Cos'è l'adozione in casi particolari
  2. Chi può chiedere l'adozione in casi particolari
  3. La procedura
    • Tribunale competente e documenti
    • Consenso e assenso
    • La verifica dei presupposti
    • Impugnazione della sentenza
  4. Revoca
  5. Effetti
Cos'è l'adozione in casi particolari
L'adozione in casi particolari non va confusa con l'adozione tradizionale ("legittimante"), essendo ben diversi i presupposti e gli effetti dell'una e dell'altra.
Quanto ai presupposti, l'adozione in casi particolari è un'ipotesi residuale che si applica solo quando non è possibile l'adozione legittimante, ossia quando il minore non è in stato di abbandono.
Quanto agli effetti, questo tipo di adozione mantiene inalterato il rapporto di parentela con la famiglia di origine (ossia non produce effetti legittimanti). Sul punto, sono state sollevate delle perplessità circa l'applicazione o meno della Legge n. 219/2012 anche all'adozione in casi particolari, come diremo meglio nel prosieguo.
Dal punto di vista normativo, l'adozione in casi particolari è prevista dall'articolo 44 della Legge 184/83 (Legge adozioni), secondo cui:
"I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".
Chi può chiedere l'adozione in casi particolari
In base all'articolo 44 della Legge 184/83, sopra riportato, l'adozione in casi particolari può essere chiesta:
a) dai parenti fino al sesto grado o da persone comunque unite al minore da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore è orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge, quando il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) in favore del minore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 della Legge 104/92 e sia orfano di entrambi i genitori;
d) in favore del minore per il quale sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo.
Si evidenzia quanto segue.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c)  l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, a differenza di quanto previsto in linea generale nell'adozione tradizionale (che è consentita solo ai coniugi sposati da almeno tre anni).
Per approfondimenti, consulta l'articolo L'adozione da parte dei single.
Si evidenzia che con la sentenza del 29 agosto 2014 il Tribunale per i minorenni di Roma ha ammesso per la prima volta l'adozione particolare nel contesto di una coppia omosessuale (consulta l'articolo Coppie omosessuali: ammessa l'adozione particolare).
Va precisato che, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere  disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. In questo specifico caso, il divieto per il singolo di procedere all'adozione si giustifica con la necessità di tutelare l'unità del nucleo familiare già esistente.
Se tra gli adottanti è intervenuta la separazione legale, l'adozione in casi particolari è ammessa solo se risponde al preminente interesse del minore.
Anche il tutore del minore potrebbe chiedere questo tipo di adozione. In tal caso, tuttavia, poichè potrebbe esserci un conflitto di interessi, è necessario chiudere preventivamente la tutela con l'approvazione del rendiconto dell'amministrazione, la consegna dei beni e l'estinzione delle obbligazioni risultanti a suo carico.
Oltre al tutore, anche l'affidatario del minore potrebbe chiedere l'adozione in casi particolari, ai sensi della lettera d) del citato articolo 44 (consulta l'articolo Adozione in casi particolari da parte dell'affidatario).
Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Questo tipo di adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Va anche evidenziato che l'adozione in casi particolari è stata ammessa in favore del minore straniero.
Questo in base all'ordinanza n. 347/05 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale (quindi sia nelle ipotesi di "adozione legittimante" da parte di una coppia sia nelle ipotesi di "adozione in casi particolari" da parte di un singolo).
La procedura
Tribunale competente e documenti necessari
La domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in carta libera:
  • certificato di nascita dei richiedenti
  • stato di famiglia dei richiedenti
  • casellario penale dei richiedenti
  • documenti attestanti il reddito
  • atto integrale di nascita del minore
  • certificato di matrimonio o dello stato di libero, se il minore ha compiuto sedici anni
  • certificato di morte dei genitori del minore
  • copia del decreto di nomina del tutore, se è aperta una tutela
La procedura è esente da ogni diritto o imposta.
Consenso e assenso
L'adozione in casi particolari presuppone anche:
  • il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i 14 anni (articolo 45 della Legge n. 183/84)
  • l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando (articolo 46 della legge 183/84).
Il consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando (che abbia compiuto i 14 anni) deve essere manifestato personalmente (non è prevista la possibilità di conferire procura speciale) davanti al Presidente del Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore o davanti ad un giudice delegato.
Per il minore che ha compiuto 12 anni, è previsto l'ascolto dello stesso.
Se il minore non ha compiuto i 12 anni, potrà essere sentito solo in considerazione della sua capacità di discernimento, valutata dal Tribunale.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c), dovrà essere sentito il legale rappresentante dell'adottando, se quest'ultimo non è in grado di essere sentito o di prestare il consenso a causa delle proprie condizioni di minorazione.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando può essere revocato fino alla data della pronuncia del provvedimento di adozione.
L'assenso
Come sopra detto, per questo tipo di adozione é anche necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando (articolo 46 della Legge 183/84).
L'assenso può essere espresso personalmente dinanzi al Tribunale per i minorenni oppure può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (articolo 56, comma 3, della Legge 183/84).
Se questi soggetti rifiutano di prestare l'assenso, non sarà possibile in alcun modo procedere alla adozione, in quanto al giudice è preclusa ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all'interesse del minore, ai sensi dell'articolo 46 della Legge n. 184/83.
Tale valutazione è possibile solo se:
  • i genitori siano decaduti dalla potestà genitoriale (Tribunale per i minorenni di Catania, sentenza del 13 gennaio 2010; Cassazione, sentenza del 26 luglio 2000, n. 9795);
  • il coniuge non è convivente con l'adottando;
  • il coniuge dell'adottando ed i genitori siano comunque incapaci o irreperibili.
Solo nelle suddette ipotesi, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione (sulla possibilità di superare il rifiuto del genitore naturale consulta l'articolo Adozione in casi particolari e rifiuto del genitore naturale).
Ugualmente il tribunale può pronunciare l'adozione quando é impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo (v. articolo "Adozione in casi particolari ed opposizione dei genitori e del coniuge").
La verifica dei presupposti
Ricevuta l'istanza, il Tribunale per i minorenni fissa un'udienza per verificare:
  • se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 44, copra citate;
  • se l'adozione risponde al preminente interesse del minore.
A tal fine, il Tribunale sente i genitori dell'adottando e dispone adeguate indagini attraverso i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, per acquisire informazioni sull'adottante, sul minore e sulla famiglia di quest'ultimo, per accertare:
  • l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore;
  • la situazione personale ed economica, nonchè l'ambiente familiare e sociale e in generale le condizioni di vita degli adottanti;
  • i motivi per cui è richiesta l'adozione;
  • la personalità del minore.
Fatte le suddette verifiche, il Tribunale decide in camera di consiglio con sentenza.
Impugnazione della sentenza
La sentenza viene comunicata a cura della cancelleria e può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dei seguenti soggetti:
  • gli adottanti
  • l'adottando
  • il tutore dell'adottando
  • il pubblico ministero
L'appello va proposto dinanzi alla Corte di Appello, sezione minorenni, che pure deciderà in camera di consiglio, fatti gli opportuni accertamenti.
Revoca
A differenza dell'adozione legittimante, l'adozione in casi particolari può essere revocata nei casi previsti dalla legge.
La revoca può essere pronunciata su richiesta dei seguenti soggetti e nei seguenti casi:
  1. l'adottante (nel caso in cui l'adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita dello stesso adottante o del suo coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti, o se ha commesso nei confronti dei medesimi un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni);
  2. i potenziali eredi dell'adottante, nel caso in cui questi sia deceduto in conseguenza dell'attentato da parte dell'adottato;
  3. l'adottato (nel caso in cui l'adottante abbia attentato alla vita dello stesso adottato o del suo coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti, o se ha commesso nei confronti dei medesimi un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni;
  4. il pubblico ministero, in caso di violazione dei doveri incombenti sugli adottanti o nel caso sub n. 3.
Effetti
Quanto agli effetti, occorre tener presente la riforma operata in materia di filiazione dalla Legge n. 219/2012.
Non è chiaro, in verità, se tale riforma riguardi anche l'adozione in casi particolari (il legislatore infatti non vi ha fatto specifico riferimento).
Si sono quindi formate due contrapposte linee di pensiero, secondo cui rispettivamente:
  • la riforma non si applica all'adozione in casi particolari, in quanto il legislatore non vi ha fatto riferimento specifico ed in quanto non è stato esplicitamente abrogato il rinvio alle norme in materia di adozione dei maggiorenni (materia questa certamente estranea alla Legge 219/2012);
  • la riforma si applica all'adozione in casi particolari, in base ad una interpretazione coerente con l'intento di tutelare sempre e comunque il preminente interesse dei minori, garantendo agli stessi di crescere in una famiglia unità e coesa, senza distinzione di "status".
Ad ogni modo, stando alla letterale applicazione delle norme, la disciplina vigente si sottrae alla riforma di cui alla Legge n. 219/2012, e pertanto l'adozione in casi particolari, analogamente all'adozione dei maggiorenni, continuerà a produrre i seguenti effetti.
Rapporti con la famiglia di origine
L'adozione in casi particolari non produce "effetti legittimanti", ossia non recide il vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia di origine.
L'adottato, quindi, conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia degli adottanti (articolo 55 della Legge n. 183/84, che rinvia all'articolo 300 del Codice civile).
L'adottato non acquista legami di parentela con la famiglia degli adottanti.
Obblighi dell'adottante
L'adottante acquista la potestà genitoriale sul minore e l'obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, secondo quanto prescritto dall'articolo 147 del Codice civile.
Contestualmente, cessa l'obbligo di mantenimento in capo alla famiglia di origine. Tale obbligo tuttavia rivive nel caso di revoca dell'adozione o cessazione dell'esercizio della potestà da parte dell'adottante o sopravvenuta difficoltà economica degli adottanti.
L'adottante non ha l'usufrutto legale sui beni del minore ma solo l'amministrazione e la possibilità di impiegarne le rendite nel solo interesse dell'adottato per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero.
L'adottante ha quindi una responsabilità gestoria analoga a quella del tutore.
A tal proposito, egli dovrà fare l'inventario dei beni del minore e trasmetterlo al giudice entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di adozione; altrimenti potrebbe essere privato dell'amministrazione dei beni e chiamato a rispondere per gli eventuali danni.
Diritti ereditari
Il rapporto adottivo riguarda solo l'adottante e l'adottato e non si estende alle rispettive famiglie.
Conseguentemente, l'adottato acquista i diritti ereditari esclusivamente nei confronti dell'adottante (non accade l'inverso) e partecipa alla divisione ereditaria dei beni di quest'ultimo al pari di ogni altro figlio.
Gli adottanti, invece, non acquistano nessun diritto ereditario su eventuali beni dell'adottato.
Il cognome
Il minore non perde il cognome di origine ma acquista quello del padre adottivo che viene anteposto al primo.
Il cognome originario in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato.
Ciò è coerente con le finalità di questo tipo di adozione, che non vuole recidere il legame del minore con la sua famiglia di origine.
I giudici tuttavia ammettono la deroga al principio del "doppio cognome" qualora quest'ultimo sia pregiudizievole all'interesse del minore adottato (Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 10 gennaio 2008; Tribunale di Cagliari, sentenza del 20 novembre 2006).
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante.
Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.