Con l'annotata sentenza  la prima sezione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nella seduta in data 15/05/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una cittadina estone a tutela della figlia minore, lamentando che la decisione della Corte Estone di confermare il rimpatrio della minore in Italia fosse stata adottata in violazione degli articoli 3, 6 1°comma, 8, 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo del 04/11/1950.
La Corte Europea ha affemato che i giudici nazionali hanno ordinato il ritorno del minore in quanto non vi era nessuna prova della sussistenza di un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una  situazione intollerabile, secondo il principio affermato dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1980.
La valutazione della sussistenza dei presupposti del rischio è principalmente compito delle autorità nazionali che godono di un certo margine di apprezzamento al riguardo.
Non c'è nessuna emergenza processuale che indichi che la valutazione delle giurisdizioni nazionali fosse arbitraria o che le autorità non hanno valutato un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco nel caso di specie.
Il procedimento in questione non comporta alcuna determinazione dei diritti di visita e di custodia dei genitori, che sono oggetto di un procedimento separato in Italia,  Stato contraente vincolato dalla Convenzione. Ne consegue che le censure delle ricorrenti sono manifestamente infondate e la domanda deve essere respinta in conformità all'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione, con la sospensione dell'applicazione della regola 39 del Regolamento della Corte.
Con questa decisione viene sostenuto l'orientamento per cui il rischio del minore di poter essere esposto a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione inaccettabile deve essere dimostrato in concreto, non potendosi procedere a valutazioni meramente indiziarie sulla situazione di grave pregiudizio del minore.
Ai sensi dell'art. 13 Conv. Aja l'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere, tuttavia non applicabile al caso di specie.
Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.