PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 12 COMMA 1 E ABROGAZIONE DELL’ART. 13  PARTE  B DELLA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 25.10.1980  SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
 
 ***  In qualità di Avvocato,  cultore del Diritto Nazionale e Sovranazionale, in considerazione della lunga esperienza sia nei Tribunali Nazionali che sovranazionali Europei, occupandomi principalmente della materia in Diritto Internazionale Priv. e Proc. con particolare attenzione alla “Sottrazione Illecita dei Minori -  e dei loro Diritti ”, avendo rappresentato spesso in Giudizio il genitore, non si può tacere sull’evidente difficoltà e disparità processuale del genitore a cui viene sottratto il figlio/a che paga due volte il conto.  
Prima il danno (umano, personale, affettivo) e poi  per la beffa delle  Sentenze che non vengono né rispettate né eseguite.
  Il genitore a cui viene sottratto il figlio/a, viene catapultato, da quella che era l’ordinaria quotidianità, in un vortice di confusione relazionale che psicologico. E' l’inizio di un calvario sia affettivo che giudiziale, senza tenere conto dell’enorme costo in termini economici a cui viene chiamato a rispondere senza che abbia una certezza di riuscire a rivedere il minore sottratto all’estero da quella/o che fino al giorno precedente era la sua compagna/o.   
Non solo il genitore tutto ad un tratto si ritrova senza il sostegno di quelle persone che sino ad allora erano i propri cari (anche se stranieri), ma anche senza il figlio/a illecitamente sottratto. Da qui il vuoto affettivo e lo sconforto sentimentale. 
   Nell’immediatezza dell’evento, pena la decadenza (360 gg) si aggiunge l’obbligo della ricerca all’estero del minore illecitamente sottratto nonché di adire l’autorità Giudiziale o Amministrativa straniera, sino ad allora sconosciuta.   Spesso dovendo farsi carico ed assumere iniziative di carattere processuale sia nel paese d’origine sia all’estero. Attività legale a volte seguite da studi di avvocati non perfettamente esperti della materia o pseudo-associazioni che nella maggior parte dei casi si propongono e tendono, offrendo servizi inesistenti o fantasiosi, a svuotare le tasche del genitore in quel momento disperato.  Una soluzione pragmatica, che funzionerebbe anche da deterrente nei confronti del genitore fuggitivo-sottrattore, che eviterebbe il CALVARIO al genitore vittima, è sotto gli occhi di tutti, ma dopo oltre 35 anni dall’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja del 25/10/1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI  nessuno ha inteso proporre la modifica né prendere in considerazione la tematica. Solo oggi con l’esperienza nei Tribunali (italiani- stranieri) c’è ne siamo finalmente accorti.  
 
La proposta di modifica a cui mi riferisco riguarderebbe l’Art. 12 comma 1 della Convezione dell’Aja del 205/10/1980 e l’Art. 13 .  cfr. testualmente:
  Articolo 12 Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.   Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.   Articolo 13  Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;   L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.   
L’iter obbliga il genitore del minore illecitamente sottratto a rivolgersi necessariamente all’autorità straniera dove si trova il minore.
  Chi ha avuto esperienza nella aule giudiziarie, ovvero confrontandosi con le potenti autorità Amministrative sovranazionali non può non fare a meno di rilevare che dalla lettura ovvero dall’applicazione dei predetti articoli emerge un netto controsenso. Ad es. come nel caso dell’art. 13 b) qui può sopravvenire anche il diniego del Giudicato stesso  anche nei casi di ordine di rimpatrio del minore sottratto e/o condanna del genitore..   Con l’escamotage dell’art.13 parte b) il genitore a cui viene ordinato ( dal Tribunale) la  restituzione del minore illecitamente sottratto ha la possibilità di opporsi al rimpatrio del minore stesso depositando una semplice dichiarazione fornita da un qualunque assistente sociale di un Ufficio pubblico che dichiari nel caso di ritorno del minore nel paese d’origine:   
“che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;”
 
  Per cui l’agognato rimpatrio del minore nel paese d’origine, nonostante anni di dure battaglie nelle aule dei Tribunali e con esborsi di notevoli somme per il genitore che si deve rivolgere all’Autorità straniera, viene reso vano, ai sensi dell’art. 13 b), dal semplice deposito di una dichiarazione di un qualunque assistente sociale dell’Ufficio di competenza ove attualmente il minore si trova.   
PERTANTO QUESTA NORMA DEVE ESSERE DEFINITIVAMENTE ABROGATA
  Quindi non solo il danno per avere subito la sottrazione del minore ma anche la beffa in quanto, in virtù di queste norme, il genitore viene obbligato a rivolgersi ad un’Autorità Giudiziale o Amministrativa – Straniera, e conseguentemente l’inizio del calvario, sia in termini Giudiziali sia personali, difficoltà per la lingua straniera, costi che il genitore del minore sottratto deve affrontare, ecc…. Non parliamo poi, dopo l’inizio del procedimento, della mancata o totale assenza delle istituzioni che lascia il genitore nell’assoluta solitudine. Se nei casi più esemplari si ottiene un ordine di rimpatrio, questo raramente o difficilmente viene eseguito.  La proposta di modifica predetta deve seguire un iter internazionale e l'mendamento può essere proposto - al consiglio dell'ONU con le procedure previste, su istanza  presentata da un ministro del paese che ha aderito alla Convenzione, Questo emendamento andrebbe a incidere solo ed esclusivamente sul primo comma dell’Art. 12 della Convenzione dell’Aja del 25/10/1980.  
Esso riguarda quella parte del testo dove recita:  il genitore del minore sottratto è obbligato a presentare……“l'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore”….., 
 

modificando il testo in : 
 
l'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trovava  il minore, antecedente alla sottrazione o per il mancato rientro, ovvero nell’ultima residenza o dimora abituale del minore ” 
  La modifica del testo aprirebbe scenari diversi e favorevoli soprattutto per il genitore a cui viene sottratto il minore, in quanto questi non sarebbe più obbligato a rivolgersi ad un’Autorità Straniera con le difficoltà ben note, ma all’Autorità del luogo dove il minore aveva per ultimo la residenza o dimora abituale.   Inoltre servirebbe in ogni caso da deterrente per quel genitore sia che sottrae illecitamente il minore, o nel caso di mancato rientro dopo la fantomatica nostalgica visita per il paese d’origine o per il desiderio espresso dai nonni di vedere il minore.   Per qualunque paese contraente e sottoscrittore della Convenzione dell’Aja del 25/10/1980 sugli aspetti civile della sottrazione di minori, quindi   il genitore,  senza distinzione di nazionalità,  sesso, e ceto sociale,  sarebbe maggiormente tutelato in quanto questi presentando  obbligatoriamente l’istanza nel paese dove il minore aveva per ultimo la residenza o dimora abituale  prima della sottrazione, gioca la propria partita nel paese d’origine senza dovere affrontare il CALVARIO delle Aule Giudiziarie straniere o confrontarsi con  Autorità AMMINISTRATIVE - straniere - ritrose ad eseguire i propri compiti.  Da non sottovalutare il dispendio in termini economici a cui i genitori dei figli sottratti sono chiamati a sostenere quando si tratta di agire all’Estero al fine di potere rivedere il minore.    Non dimentichiamo  per ultimo, e non sono poche le realtà documentate, di situazioni di pericolo ed di incolumità personale per il genitore che si reca (spesso da solo) all'estero  in un paese a volte sconosciuto solo per vedere il proprio figlio/a o cercare di ottenere il rimpatrio.    
Questa la proposta di riforma per eliminare queste apodittiche e contraddittori articoli.
 
 Avv. Franco Luciano Arona