MATRIMONIO TRANSNAZIONALE – PATTO e/o ACCORDO DI FAMIGLIA
GENITORI STRANIERI   -    SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE MINORI

 
Preambolo
Il viaggiare delle persone nel mondo, sia per motivi economici, per ragioni di vario genere (vacanze – studio - professionali o sentimentali) ha sempre creato già nel lontano passato ancor di più nell’era moderna grazie a spostamenti resi più economici, un flusso enorme di movimenti migratori. Il trasferirsi presso un altro paese non di origine, ed ivi stabilirsi, la conoscenza del nuovo partner straniero conseguentemente porta alla creazione di nuovi rapporti familiari con eventuale nascita di prole.
 
Secondo uno studio pubblicato dall'Università Canadese Concordia e dalla Princeton University, i bambini bilingue presentano vantaggi cognitivi rispetto ai coetanei cresciuti parlando una solo lingua. Mentre i bambini cresciuti parlando una singola lingua sono più propensi a pensare che tutto sia innato, naturale e non modificabile, i bambini bilingue tendono a dare più valore all'esperienza del processo di apprendimento.
La loro mente é più flessibile e tendono ad adattarsi più facilmente a situazioni diverse.
 
Non e' tutto rose e fiori
Sempre dai dati statistici emerge anche che le coppie miste hanno una percentuale di divorzi di molto superiore rispetto a quelle non miste.
 
Vediamo adesso perche';
i problemi si presentano per quanto riguarda l'educazione dei figli. I problemi che possono nascere all'interno di una coppia mista coinvolgono l'educazione dei figli, le  diversità religiose, la differente concezione del rapporto e dei ruoli uomo-donna e la  famiglia di origine che, in molti casi, non accetta volentieri il partner straniero/a.
 
Mentre quando la coppia non ha figli questi problemi sembrano lontani, già dal momento della nascita sono necessarie scelte che possono creare incomprensioni nella coppia, problemi che potrebbero rivelarsi insormontabili.
 
Man mano che il figlio cresce, poi, soprattutto nella fase dell'adolescenza, in particolare riguardo alle figlie femmine ed alla loro vita pubblica, le differenze culturali potrebbero diventare veramente importanti.
 
I figli nati da matrimoni misti da grandi accetteranno le due culture I bambini nati da coppie miste, invece, si troveranno a dover interpretare e scegliere o mediare fra i  messaggi che arrivano da due diverse culture.
 
Il compito dei genitori non é facile, dovranno stare attenti a non far prevaricare una cultura sull'altra, dando la possibilità ai figli di crearsi una propria identità.
 
 
Le diverse legislazioni del mondo dei vari paesi hanno, attraverso le convenzioni Internazionali e Leggi, hanno regolamentato tutta una serie di rapporti che inizialmente interessavano lo scambio delle merci  in seguito anche le persone.
 
La soluzione del quesito postomi non pretende di ottenere la soluzione a tutti i mali, quanto meno provare ad suggerire al/i soggetto/i interessato/i una soluzione ovvero una guida al fine di raggiungere il migliore obbiettivo.
 
Il quesito, cosa fare o tutelarsi in caso di diatriba fra coniugi o genitori di diversa nazionalità alla presenza di minori nello specifico ci può più interessare nel caso di :
 
  1. -  matrimonio misto, ovvero il matrimonio fra due soggetti di nazionalità diversa e la separazione alla presenza di minori;
 
b) –  prevenire una  sottrazione internazionale del minore o che fare dopo la l’illecita sottrazione;  
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Caso a)
Accordo-prematrimoniale e patto di famiglia
 
L'italia sta diventando sempre più multiculturale, non solo per via dei processi migratori che portano nel nostro Paese cittadini di diverse provenienze ma anche per via della possibilità di viaggiare a costi più bassi rispetto al passato, ai tanti progetti di studio nati da collaborazioni fra Università di Paesi europei e non.
Tutto questo rende le occasioni di incontro con altre culture più facili, i matrimoni misti sono infatti in costante aumento.
Sono matrimoni particolari in cui le diversità culturali possono portare a frizioni nella coppia ma non e' detto che siano soggetti più degli altri a separazioni legali.
 
Secondo i dati dell'Istat, un matrimonio su cinque nel nostro Paese coinvolge un cittadino straniero, ovvero uno dei due sposi ha cittadinanza straniera.
 
Onde evitare spiacevoli sorprese, sarebbe opportuno, anche dopo il matrimonio, affinchè il rapporto è ancora rosa e fiori e non travagliato da vicende di cui oggi un coppia può essere vittima inconsapevole, di redigere un c.d. “accordo pre-matrimoniale ”. Scrittura privata sottoscritta avanti un Notaio dove in questo atto (vengono regolamentati tutti le situazioni e vicende anche di carattere economico in caso di una separazione compresi rapporti che riguardano i figli minori presenti nel matrimonio.
 
Tuttavia, rispetto alla dottrina “l’accordo pre-matrimoniale” trova dei limiti ed ostacoli nella  Giurisprudenza vigente. 
 
Una più recente sentenza della Suprema corte (Cass. sent. n° 23713/2012) che, con riferimento ad un accordo stipulato da una coppia ancor prima del matrimonio) ha ribadito la generale nullità per illiceità della causa (almeno nel nostro ordinamento) degli accordi in vista dell’eventuale separazione (o del divorzio) se pur entro dei limiti.
 
Diversa è l'ipotesi invece dei patti che intervengono su interessi e rapporti che non sono in assoluto indisponibili, bensì interferiscono in modo più o meno accentuato con norme di legge inderogabili. In questi casi il patto non subisce un divieto assoluto di oggetto, ma pur potendosi validamente perfezionare, subisce una limitazione di contenuto, dovendosi esprimere necessariamente secundum legem, in difetto potendo essere impugnato da chiunque vi abbia interesse. Questo è il caso delle pattuizioni che riguardano i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi. In tali casi la legge tace, ovvero non riconosce un potere di sindacato del tribunale in sede di omologa. E' certa, e raccoglie un'unanime opinione, l'insidacabilità nel merito delle soluzioni adottate dai coniugi, potendosi al massimo ipotizzare un controllo di stretta legalità (nel caso estremo in cui si neghi un contributo di mantenimento in presenza dei presupposti o si regoli fuori dai criteri di proporzionalità con i redditi dell'obbligato, art. 156, comma 1 e 2, c.c.). Certa è la nullità del patto, che tuttavia può essere perfezionato anche al di fuori della sede del procedimento di separazione consensuale, quando viola la norma imperativa.

 
 
Il Patto di Famiglia
 
Secondo quanto previsto dall'art. 768 bis c.c., il patto di famiglia è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti
 
Con l'emanazione della L. 14 febbraio 2006, n. 55, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del “patto di famiglia” che consente al titolare dell’impresa di anticipare il momento del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai discendenti o al discendente che si sia dimostrato maggiormente idoneo alla gestione dell'impresa.
 
Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale, inter vivos, ad effetti reali rientrante nell'ambito degli atti a titolo gratuito, che consente difatti di realizzare un duplice obiettivo: da un lato, prevenire il radicamento di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie, dall'altro, l’assegnazione di tale complesso di beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale dell'impresa.
 
Il consiglio pratico
Ritengo, pertanto, che nel caso sottoposto in esame, nel caso della volontà di stipula di un patto da far valere in caso di futura separazione (e che potrebbe comunque essere modificato), salvo per i casi non consentiti dal nostro ordinamento è sempre opportuno nella redazione dell’accordo farsi assistere da un professionista preparato e specializzato nel settore diritto di famiglia  gettando semmai sin da ora le basi per raggiungere, per l’ipotesi di eventuale separazione, un accordo che tenga conto delle effettive risorse economiche e personali dei coniugi, della loro sostenibilità nel tempo, dei bisogni di ciascuno (compresi i figli) e che sappia considerare i pro e i contro per la famiglia intera.
 
 
 
Caso b)
Sottrazione Internazionale di Minori
 
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:
-   viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione;
 - non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.
 
La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.
 
La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.)
 
 Che fare per evitare la sottrazione o il mancato rientro?
Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore è opportuno:
  •          informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell’altro genitore;
  •          far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;
  •          far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
  •          chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore e/o dell’altro genitore senza il consenso dell’altro;
  •          non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato
 
Richiedere al Procuratore della Repubblica competente l’attivazione dell’ “Allarme Scomparsa Minori”, un dispositivo operativo di allarme e ricerca sul territorio nazionale
 
Cosa fare a sottrazione avvenuta 
 
Il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido, con o senza l’ausilio di un legale, può:
 
1. valutare se sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti, avendo cura di verificare che la denuncia risulti nei sistemi informatici delle Forze di Polizia;
 
2. rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia, se tra l’Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201/2003.  In tali casi si può, attraverso l’Autorità Centrale: -  proporre istanza di ritorno del minore (art. 8 Convenzione Aja 1980; art. 11 Reg. Bruxelles 2201/2003) purchè:  
 
 - il minore non abbia compiuto i 16 anni di età (art.4 Conv. Aja 1980)                 
 - il minore avesse come residenza abituale l’Italia (art.4 Conv. Aja 1980)
 
      Ai sensi dell’art. 12 Conv. Aja 1980 “..qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto (..) e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L’autorità giudiziaria o amministrativa benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente”.  (Articolo da modificare vedi proposta di riforma)
 
  - proporre istanza per la regolamentazione o l’esercizio del diritto di visita
 
L’istanza può essere proposta anche direttamente innanzi all’Autorità Centrale del Paese in cui è stato condotto o trattenuto il minore.
 
3. ricorrere al Tribunale competente al fine di regolamentare/modificare le condizioni di affido e/o ottenere un ordine di rimpatrio;
 
4. ricorrere al Tribunale competente per la sospensione della responsabilità genitoriale di chi ha commesso la sottrazione. La Conv. Aja 25.10.1980, infatti, non pregiudica la facoltà per la persona o l’ente che adduca la violazione dei diritti di affido o di visita di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione (art. 29 Conv.).
 
5. avvertire la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT – Ufficio IV12) presso il Ministero degli Affari Esteri affinché vengano, se opportuno, attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari.
 
 
Nel caso in cui oltre alla sottrazione si denunci anche la scomparsa del minore,  vi è la possibilità di rivolgersi anche al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse: ufficiocommissario.personescomparse@interno.it.
 
Si rammenta anche il numero 116000  - numero unico europeo-  affidato in Italia al Ministero dell’Interno e gestito da Telefono Azzurro, dedicato a chiunque voglia segnalare una situazione di scomparsa di un bambino o adolescente italiano o straniero.
 
6. A livello internazionale, è possibile inoltre proporre, se ne sussistano i presupposti:
 
a) Istanza al Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori - di comune accordo con l’altro genitore- per avviare la procedura di mediazione familiare (v. infra, parte II). b) Denuncia alla Commissione Europea se, durante lo svolgimento della complessa procedura attivata a seguito di una sottrazione internazionale di minore in un Paese UE, dovessero ravvisarsi violazioni del diritto dell’Unione Europea13. c) Ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo14, qualora si ravvisino violazioni dei diritti tutelati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 da parte di uno Stato aderente alla Convenzione stessa; è necessario l’esaurimento delle vie di ricorso interne.
 
 
E’ opportuno e vitare di far trascorrere molto tempo dalla sottrazione (entro un anno), soprattutto quando ci siano già stati tentativi di composizione della vicenda seguiti solo da insuccessi o rinvii. Il decorso del tempo potrebbe pregiudicare l’esito delle procedure di rimpatri .
 
 
                                                                      
Avv.. Franco Luciano Arona
(Esperto europeo in materia Sottrazione Internazionale Minori)