Come noto la legge 76 del 2016 ha introdotto l’istituto delle Unioni Civili e delle convivenze di fatto fra coppie eterosessuali o omosessuali.
Per quanto riguarda in particolare le Unioni Civili, la legge ha previsto alcuni presupposti fondamentali per la costituzione di tale nuova forma di famiglia.
Innanzitutto deve trattarsi di una unione fra due persone maggiorenni dello stesso sesso, celebrata davanti all’Ufficiale dello stato Civile alla presenza di due testimoni.
Il requisito della maggiore età costituisce un tratto distintivo dell’Unione Civile. Nel caso del matrimonio infatti, il Tribunale per il Minorenni, ricorrendone i presupposti, può autorizzare i minori che abbiano compiuto i sedici anni a sposarsi,
L’atto di costituzione dell’Unione Civile deve essere registrato presso l’Archivio dello Stato Civile e con esso le parti, acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. A differenza del matrimonio non sono estesi alla coppia civilmente unita il dovere di collaborazione e quello di fedeltà.
Al pari del matrimonio invece le parti sono tenute, in base alle proprie sostanze e capacità, a contribuire ai bisogni comuni ed insieme concordano l’indirizzo della vita familiare.
In mancanza di diversa convenzione, anche per l’Unione Civile il regime patrimoniale legale è costituito dalla comunione dei beni.
In caso di morte, il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche ad una quota sull’eredità.
Casi di scioglimento
Chi vuole sciogliere l’unione deve presentare apposita dichiarazione di volontà davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Con specifico riferimento alle cause di scioglimento, l’Unione si scioglie automaticamente in caso di eventi sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del vincolo familiare: morte, dichiarazione di morte presunta,  etc.. A differenza del matrimonio non può essere chiesto l’annullamento per la mancata consumazione del rapporto.
La domanda di scioglimento dell’Unione è proposta trascorsi almeno tre mesi dallo dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’Unione. 
In ogni caso per divorziare ci sono ben quattro possibilità: davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, in Tribunale, mediante la c.d. negoziazione assistita con l’assistenza di due avvocati, oppure seguendo la procedura davanti al Sindaco.
Avv. Andrea Giordano

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