La richiesta di risarcimento del danno da parte del coniuge, che sia stato tradito è diventata, negli ultimi periodi, molto frequente nelle procedure di separazione.
 Non raramente, in queste circostanze, i coniugi fanno affidamento sulle varie agenzie investigative per cercare di ottenere le prove del tradimento dell'altro ovvero chiamano a deporre in udienza  testimoni, normalemte conoscenti, amici, vicini di casa ecc...,  per confermare detto accadimento.
 Nonostante l'elevato numero di domande di risarcimento, rare però sono le Sentenze che accolgono la predetta richiesta.
 Il risarcimento potrebbe essere riconosciuto quando il tradimento sia stato plateale e quindi abbia creato un certo danno all’immagine sociale di chi subisce il tradimento ed anche una sofferenza morale significativa all' altro coniuge, circostanze che vanno provate rigorosamente.
 Lo ha ribadito, ancora di recente, la Suprema Corte di Cassazione:  il tradimento dell’obbligo di fedeltà coniugale determina un diritto dell’altro coniuge ad essere risarcito se  si è realizzato unicamente con modalità offensive per chi lo subisce.
 Se invece, la relazione “extraconiugale” è stata discreta, ovvero,  addirittura confessata ma “solo dopo la separazione”, allora nessun risarcimento danni può essere chiesto al fedifrago.
 Ma cosa dire nel caso della convivenza?
 Esiste un obbligo di fedeltà reciproco?
 La risposta è  notoriamente negativa, ma…..
 La Suprema Corte di Cassazione nuovamente è tornata, recentemente, a riaffermare il principio cardine, secondo il quale l’ostentazione dei rapporti amorosi avuti con altri parteners, accompagnata dal disprezzo nei confronti del compagno o della compgana, col quale si è instaurato da tempo uno stabile rapporto di convivenza, può integrare reato.
 Dunque, in assenza della previsione normativa di un vero e proprio obbligo di fedeltà tra conviventi viene, comunque, riconosciuto un obbligo di rispetto reciproco tra i conviventi, che è da intendersi violato se uno dei due conviventi viene umiliato pubblicamente dall'altro.
 Infatti, l’ostentata frequentazione amorosa  con altre persone può essere considerata una forma di violenza ed ingiuria di per sé stessa e, come tale, può integrare gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia.
 Principio che viene a modificare sensibilmente  l’interpretazione della legge sulle unioni civili che, non prevedendo l’obbligo di fedeltà tra conviventi, lascerebbe libero campo alla rottura del rapporto in qualunque momento, e per lo più  senza conseguenze.