L’articolo 89 del codice civile prevede che la donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Questo divieto non si applica quando:

  1. il divorzio è stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale o separazione consensuale, oppure a seguito di separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970;
  2. il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Al di fuori di questi casi, è possibile chiedere al Tribunale l’autorizzazione a sposarsi prima di trecento giorni, qualora:

  • sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza;
  • risulti da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In ogni caso il divieto cessa dal giorno in cui l'eventuale gravidanza sia terminata.

Il motivo di questo divieto temporaneo di nuove nozze è quello di evitare possibili dubbi sulla paternità della prole.